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Sez. 3, Sentenza n. 9453 del 10/08/1992 (Rv. 478507 - 01)

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Incidentale | Notificazione - Presso il procuratore nominato nel ricorso in appello, indipendentemente dall'elezione di domicilio presso di lui - Necessità.
Stato
decisa il 1992-08-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478507-01

Procedimenti speciali - Procedimenti in materia di lavoro e di previdenza - Impugnazioni - Appello - Incidentale

Dopo la costituzione in giudizio dell'appellante principale, che nel rito del lavoro si perfeziona con il deposito del ricorso (art. 434 cod. proc. civ.), la notifica allo stesso dell'appello incidentale deve essere eseguita presso il procuratore nominato nel ricorso in appello, indipendentemente dalla elezione di domicilio presso di lui, poiché l'art. 170 cod. proc. civ., disponendo che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni si fanno al procuratore costituito, individua in quest'ultimo il destinatario della notificazione degli atti cosiddetti endoprocessuali solo in base alla relazione che si determina tra il procuratore medesimo e la parte da lui rappresentata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 434 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 436

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)