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Sez. 5, Sentenza n. 13839 del 12/03/2014 Cc. (dep. 24/03/2014) Rv. 260205 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE | Sequestro di documento sospettato di falsità e costituente corpo del reato - Motivazione in ordine alle specifiche esigenze probatorie perseguite con il vincolo cautelare - Necessità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2014-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/260205-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - IN GENERE

Il sequestro probatorio di documento sospettato di falsità e costituente corpo del reato non richiede che siano esplicitate le specifiche finalità probatorie che ne abbiano consentito l'adozione, in quanto esso è funzionale a garantire i provvedimenti di cui all'art. 537 cod. proc. pen., cioè la dichiarazione di falsità del detto documento e la sua cancellazione totale o parziale, secondo le circostanze, ovvero, se del caso, la ripristinazione, la rinnovazione o la riforma dello stesso, con la prescrizione del modo in cui deve essere eseguita, attività il cui svolgimento implica che il giudice disponga del documento oggetto di falsificazione, dovendone disporne l'acquisizione qualora esso non sia presente in atti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 253, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 537

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)