Sez. 1, Sentenza n. 4755 del 25/07/1986 (Rv. 447462 - 01)
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - CONSEGNA DELLA MERCE DA PARTE DEL RIVENDITORE IN CONFEZIONI ROVINATE O MANOMESSE - CONCORRENZA SLEALE - INSUSSISTENZA - ILLECITO AQUILIANO - IPOTIZZABILITÀ.*
CONCORRENZA (DIRITTO CIVILE) - SLEALE - ATTI DI CONCORRENZA - IN GENERE - CONSEGNA DELLA MERCE DA PARTE DEL RIVENDITORE IN CONFEZIONI ROVINATE O MANOMESSE - CONCORRENZA SLEALE - INSUSSISTENZA - ILLECITO AQUILIANO - IPOTIZZABILITÀ.*
Con riguardo al pregiudizio che la reputazione del prodotto d'impresa subisca a causa del comportamento altrui, come nel caso di merce che riceva uno svilimento dal fatto del rivenditore che la consegni in confezioni rovinate o manomesse (nella specie, trattandosi di profumi ed altri articoli di bellezza), la non configurabilità di Atti di concorrenza sleale, ai sensi dell'art. 2598 cod. civ., per difetto dei relativi requisiti, quale, nella suddetta ipotesi, la Mancanza di un avvantaggiamento dell'imprenditore concorrente per effetto di quel comportamento del rivenditore, non implica di per sè che il comportamento medesimo debba essere considerato espressione del principio di libera concorrenza, potendo esso integrare gli estremi dell'illecito aquiliano, ove l'indicato pregiudizio della reputazione della merce venga a riflettersi negativamente sulla reputazione dell'impresa produttrice, e quindi sulla sua sfera patrimoniale. (V 4834/78, mass n 394531).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2598 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)