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Sez. 2, Sentenza n. 3581 del 08/02/2024 (Rv. 670294-01)

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI | Efficacia probatoria - Portata - Nei confronti di entrambe le parti in riferimento al corrispondente contratto - Configurabilità - Condizioni - Accettazione del destinatario della prestazione e annotazione nelle scritture contabili - Necessità.
Stato
decisa il 2024-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670294-01

PROVA CIVILE - DOCUMENTALE (PROVA) - SCRITTURA PRIVATA - FATTURE COMMERCIALI

La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili.

Cod. Civ. art. 2709, Cod. Civ. art. 2710

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)