Sez. 3, Sentenza n. 2193 del 20/07/1974 (Rv. 370563 - 01)
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA - IN GENERE - ESONERO - ONERE PROBATORIO DEL DEPOSITARIO - CONTENUTO - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - TEMPESTIVA DENUNCIA DELLA PERDITA - DEPOSITO NON PROFESSIONALE E GRATUITO - APPLICABILITA DI DETTI PRINCIPI.*
DEPOSITO (CONTRATTO DI) - OBBLIGHI DEL DEPOSITARIO - CUSTODIA DELLA COSA - RESPONSABILITA - IN GENERE - ESONERO - ONERE PROBATORIO DEL DEPOSITARIO - CONTENUTO - PERDITA NON IMPUTABILE DELLA COSA - TEMPESTIVA DENUNCIA DELLA PERDITA - DEPOSITO NON PROFESSIONALE E GRATUITO - APPLICABILITA DI DETTI PRINCIPI.*
Anche nelle ipotesi in cui l'attivita depositaria non risulti professionale ed il deposito sia gratuito, per liberarsi da ogni responsabilita, il depositario deve dimostrare, oltre alla perdita della cosa depositata per fatto ad esso non imputabile, che lo libera dall'obbligazione di restituzione, anche di aver immediatamente denunciato la perdita stessa, che lo libera dall'Obbligo del risarcimento del danno, comprensivo della restituzione per equivalente.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1768, Cod. Civ. art. 1780
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)