Sez. 3, Sentenza n. 11191 del 18/05/1987 Ud. (dep. 26/10/1987) Rv. 176898 - 01
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - AUTOVEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE IN ITALIA - USO, DA PARTE DI CITTADINO RESIDENTE IN ITALIA, NON AUTORIZZATO DALLA DOGANA E LIMITATO AD UN PERCORSO DI PROVA O AL TRASFERIMENTO DELL'AUTOVEICOLO DA UN'OFFICINA DI RIPARAZIONE AD UN'AUTORIMESSA - SUSSISTENZA DEL REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONFISCA DEL VEICOLO - MISURA DI SICUREZZA OBBLIGATORIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
FINANZE E TRIBUTI - REATI DOGANALI - CONTRABBANDO - AUTOVEICOLO IMMATRICOLATO ALL'ESTERO IN TEMPORANEA IMPORTAZIONE IN ITALIA - USO, DA PARTE DI CITTADINO RESIDENTE IN ITALIA, NON AUTORIZZATO DALLA DOGANA E LIMITATO AD UN PERCORSO DI PROVA O AL TRASFERIMENTO DELL'AUTOVEICOLO DA UN'OFFICINA DI RIPARAZIONE AD UN'AUTORIMESSA - SUSSISTENZA DEL REATO - ELEMENTO SOGGETTIVO - DOLO SPECIFICO - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONFISCA DEL VEICOLO - MISURA DI SICUREZZA OBBLIGATORIA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESCLUSIONE.*
Qualora il residente all'estero, proprietario dell'autoveicolo straniero in temporanea importazione in Italia, sia costretto a lasciare il veicolo in territorio italiano a causa di guasto meccanico, non può il cittadino italiano residente in Italia, non autorizzato dalla dogana, usare il suddetto veicolo, neppure limitatamente ad un percorso di prova dopo la riparazione o ad un percorso di trasferimento dalla officina di riparazione ad una autorimessa, senza incorrere nel reato di contrabbando. Infatti, il contrabbando di indebito uso di autoveicolo in temporanea importazione non richiede alcun dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di usare in territorio italiano un autoveicolo straniero in temporanea importazione senza possedere i requisiti prescritti dalla legge, indipendentemente da qualsiasi fine di profitto. La confisca dell'autovettura, quale oggetto del contrabbando, ha natura obbligatoria e non richiede alcuna motivazione per la sua applicazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 04/06/1954 num. 11, Legge 27/10/1957 num. 1163 CORTE COST., DPR 23/01/1973 num. 43 art. 216
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)