Corte costituzionale
Corte cost., Ordinanza n. 114 del 1980
Massime (1)
Massima n. 14492
- Previdenza e assistenza sociale
- Pensioni
- Pensione di riversibilità delle vedove dei dipendenti delle ricevitorie del lotto
- Esclusione in ragione della differenza di età col marito dante causa
- Assunta violazione di principi costituzionali
- Ius superveniens
- Necessità di una nuova valutazione della rilevanza
- Restituzione degli atti al giudice a quo.
Leggi la massima
Vanno restituiti al giudice remittente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 36 Cost. - dell'art. 10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699, nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di riversibilità le vedove dei dipendenti delle ricevitorie del lotto, in ragione della differenza di età col marito dante causa, postoché, successivamente all'emissione dell'ordinanza di rinvio è stata promulgata la legge 9 dicembre 1977, n. 903, sulla parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro, la quale, all'art. 11, ha parificato in tema di prestazioni previdenziali la posizione del marito dell'assicurata o della pensionata (deceduta posteriormente alla data della sua entrata in vigore) a quella della moglie dell'assicurato o del pensionato, ed inoltre detta norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, limitatamente alle parole contenute nel primo comma "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", acquisendo così effetto retroattivo, per cui si rende necessario un riesame della rilevanza della prospettata questione tenendo conto della normativa sopraggiunta. - S. n. 6/1980 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale parziale dell'art. 11 della legge n. 903/1977.
Norme impugnate
- art. 10, comma 7, legge 6 agosto 1967, n. 699
Parametri
Epigrafe
ha pronunciato la seguente
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699 (Dipendenti delle ricevitorie del lotto - pensione di riversibilità alle vedove) promosso con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 dalla Corte dei conti - Sezione terza giurisdizionale, sul ricorso di D'Errico Maria ved. Di Chiara, iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 del 6 ottobre 1976.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Guglielmo Roehrssen;
udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente del Consiglio dei ministri.
punto 1
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 ottobre 1974 la Corte dei conti, sul ricorso di D'Errico Maria - alla quale era stata negata la pensione di riversibilità quale vedova del ricevitore del lotto Di Chiara Francesco, per mancanza del requisito relativo alla differenza di età previsto dall'art. 10, settimo comma, della legge 6 agosto 1967, n. 699 - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 29, 31 e 36 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma settimo, della legge 6 agosto 1967, n. 699 ("Disciplina dell'Ente Fondo trattamento di quiescenza ed assegni straordinari al personale del lotto"), nella parte in cui esclude dal diritto alla pensione di riversibilità le vedove dei dipendenti delle ricevitorie del lotto, in ragione della differenza di età col marito dante causa;
punto 2
considerato che successivamente all'emissione della suddetta ordinanza è stata promulgata la legge 9 dicembre 1977, n. 903 ("Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro"), la quale all'art. 11 prevede: "Le prestazioni ai superstiti, erogate dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dal Fondo pensioni per i lavoratori dipendenti, sono estese, alle stesse condizioni previste per la moglie dell'assicurato o del pensionato, al marito dell'assicurata o della pensionata deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai dipendenti dello Stato e degli enti pubblici nonché in materia di trattamenti pensionistici sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e di trattamenti a carico di fondi, gestioni ed enti istituiti per lavoratori dipendenti da datori di lavoro esclusi od esonerati dall'obbligo dell'assicurazione medesima, per lavoratori autonomi e per liberi professionisti".
punto 3
Considerato altresì che tale norma è stata dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con sentenza n. 6 del 1980, limitatamente alle parole contenute nel primo comma "deceduta posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge", cosicché la norma dell'art. 11 ha effetto retroattivo;
che ciò rende necessario un riesame della rilevanza da parte del giudice a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 luglio 1980.
F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI. GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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