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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 465 del 1998

Decisione
decisa il 1998-12-16, depositata il 1998-12-30
ECLI
ECLI:IT:COST:1998:465
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 24333

  • Reato in genere
  • Sanzioni sostitutive delle pene detentive
  • Inapplicabilità per i reati in materia di edilizia ed urbanistica
  • Prospettata irragionevole disparità di trattamento rispetto ai reati in materia di ambiente, per i quali le sanzioni sostitutive sono ammesse, nonostante la loro ritenuta maggiore gravità
  • Questione già decisa in riferimento ad uno degli invocati parametri
  • Mancanza, riguardo all'altro, di specifica motivazione
  • Manifesta infondatezza.
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nei confronti dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui, riguardo ai reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia per i quali la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria, esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. La questione, infatti, in riferimento all'art. 3 Cost., è già stata dichiarata non fondata, senza che il giudice 'a quo' adduca ora argomenti nuovi o diversi da quelli esaminati, mentre l'art. 27 Cost. risulta chiamato in causa senza alcuna specifica motivazione. - V. S. n. 145/1997 e O. n. 157/1997. red.: S. Pomodoro

Norme impugnate

  • art. 60 legge 24 novembre 1981, n. 689

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 4 giugno 1997 dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14, prima serie speciale, dell'anno 1998; Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1998 il giudice relatore Giuliano Vassalli;
punto 1
Ritenuto che il pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, ha, con ordinanza del 4 giugno 1997, sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui esclude l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia quando per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella pecuniaria: che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
punto 2
Considerato che questa Corte con sentenza n. 145 del 1997 ha dichiarato non fondata la medesima questione in riferimento all'art. 3 della Costituzione, e che il giudice a quo non adduce argomenti nuovi o diversi da quelli già esaminati, risultando l'art. 27 della Costituzione chiamato in causa senza alcuna specifica motivazione;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1998. Il Presidente: Granata Il redattore: Vassalli Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 30 dicembre 1998. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze