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Sez. 1, Sentenza n. 1340 del 28/04/1972 (Rv. 357884 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IUS SUPERVENIENS - NORME MODIFICATIVE DELLA COMPETENZA - IMMEDIATA APPLICABILITA - CONVALIDA DEL GIUDICE ORIGINARIAMENTE INCOMPETENTE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI RICORSO ELETTORALE REGIONALE PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA DELLA INDICAZIONE DI TALE CITTA A CAPOLUOGO DELLA REGIONE CALABRA.*
Stato
decisa il 1972-04-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357884-01

COMPETENZA CIVILE - IUS SUPERVENIENS - NORME MODIFICATIVE DELLA COMPETENZA - IMMEDIATA APPLICABILITA - CONVALIDA DEL GIUDICE ORIGINARIAMENTE INCOMPETENTE - APPLICABILITA DEL PRINCIPIO IN SEDE DI REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FATTISPECIE IN TEMA DI RICORSO ELETTORALE REGIONALE PROPOSTO DINANZI AL TRIBUNALE DI CATANZARO PRIMA DELLA INDICAZIONE DI TALE CITTA A CAPOLUOGO DELLA REGIONE CALABRA.*

Le norme modificatrici della Competenza, oltre ad essere di immediata applicazione rispetto alle controversie da promuovere, valgono altresi a convalidare la Competenza del giudice che sarebbe stato originariamente incompetente in relazione ad una controversia promossa durante il vigore della legge precedente. Tale principio e applicabile per la prima volta anche in Sede di regolamento di Competenza. (nella specie, promossa una controversia di eleggibilita alla carica di consigliere regionale della Calabria dinanzi al tribunale di Catanzaro, prima che fosse stato promulgato lo statuto regionale (il quale ha designato Catanzaro quale capoluogo della regione) sull'assunto che quella citta dovesse considerarsi storicamente il capoluogo della regione, agli effetti della legge 17 febbraio 1968, n 108 - che in materia elettorale attribuisce al tribunale del capoluogo regionale la Competenza di prima istanza - era stata eccepita l'incompetenza del tribunale adito sostenendosi che giudice competente, secondo le norme ordinarie, era il tribunale di Reggio Calabria). (V 2170'67, mass n 329318).*

Riferimenti normativi: Legge 17/02/1968 num. 108 art. 19 CORTE COST., Legge 28/07/1971 num. 519, Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)