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Sez. 3 - , Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017 (Rv. 646634 - 05)

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA) | Diffamazione – Tutela inibitoria – Ammissibilità – Presupposti – Passaggio in giudicato della sentenza di accertamento della responsabilità civile del diffamante – Esclusione – Fondamento.
Stato
decisa il 2017-10-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/646634-05

STAMPA - RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE (REATI COMMESSI COL MEZZO DELLA STAMPA)

In tema di diffamazione, l'azione inibitoria non presuppone il passaggio in giudicato della sentenza che abbia accertato la responsabilità civile del diffamante, in quanto, operando in funzione preventiva, è volta ad evitare che, attraverso successive edizioni dell'opera letteraria diffamatoria, si determini un'ulteriore lesione del diritto all'onore ed alla reputazione.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 21, Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 08/02/1948 num. 47 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)