diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 50746 del 14/10/2014 Ud. (dep. 03/12/2014) Rv. 261536 - 01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE | Sentenza penale - Interessi civili - Provvisionale - Ricorso per cassazione - Possibilità - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/261536-01

SENTENZA - CONDANNA - DANNI - PROVVISIONALE

Il provvedimento con il quale il giudice di merito, nel pronunciare condanna generica al risarcimento del danno, assegna alla parte civile una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva non è impugnabile per cassazione, in quanto per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinato ad essere travolto dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento. (Fattispecie relativa a rigetto di ricorso della parte civile avverso la decurtazione, operata in appello, della provvisionale riconosciuta dal giudice di primo grado).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 539 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 576 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)