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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 79 del 1991

Decisione
decisa il 1991-01-28, depositata il 1991-02-11
ECLI
ECLI:IT:COST:1991:79
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 16380

  • Processo penale
  • Procedimenti speciali
  • Rito abbreviato
  • Consenso del P.M.
  • Ritenuta impossibilità di decidere allo stato degli atti
  • Conseguente inapplicabilità della diminuente ex art. 442, secondo comma, cod. proc. pen.
  • Prospettata violazione del principio di eguaglianza, garanzia costituzionale del diritto di difesa, e del fine rieducativo della pena
  • Omessa motivazione in punto di rilevanza
  • Manifesta inammissibilità della questione.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione per essere l'ordinanza di rimessione, priva di ogni valutazione in punto di rilevanza, nonché di qualsiasi riferimento al caso di specie, il che non consente di stabilire se e in qual modo la norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo.

Norme impugnate

  • art. 438 codice di procedura penale del 1930

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 438 e segg. e 442, secondo comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1990 dal Pretore di Roma nel procedimento penale a carico di Brunetti Giorgio, iscritta al n. 534 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1990; Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri; Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;
punto 1
Ritenuto che il Pretore di Roma, con ordinanza pronunciata l'8 giugno 1990 e depositata il 4 luglio 1990, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, questione di legittimità della "normativa contenuta negli artt. 438 e seguenti del c.p.p., ed in particolare" della "previsione contenuta nell'art. 442, secondo comma, del c.p.p.", "non essendo consentito al giudice che ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, applicare, ove lo ritenga giusto, la diminuzione della pena prevista dall'art. 442, secondo comma, citato, alla fine del dibattimento ordinario, neanche nel caso in cui la richiesta dell'imputato di giudizio abbreviato ha ottenuto il consenso del p.m."; e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, riportandosi a quanto dedotto nei riguardi di una questione "del tutto identica", sollevata dal Tribunale di Treviso con ordinanza dell'8 maggio 1990 (reg. ord. n. 531 del 1990);
punto 2
considerato che l'ordinanza di rimessione, priva com'è di ogni valutazione in punto di rilevanza, nonché di qualsiasi riferimento al caso di specie, non consente di stabilire se e in che modo la norma oggetto di censura sia applicabile nel processo a quo; e che, quindi, la questione proposta deve essere dichiarata manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt- 438 e seguenti del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione, dal Pretore di Roma con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991. Il Presidente e redattore: CONSO Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 11 febbraio 1991. Il direttore della cancelleria: MINELLI

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze