Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 29019 del 05/12/2017 (Rv. 646432 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA | - Perfezionamento - Incaricato al ritiro del piego - Requisiti di cui all'art 7 della l. n. 890 del 1982 - Necessità - Esclusione - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - A MEZZO POSTA
Ai fini della notificazione a mezzo del servizio postale, l'incaricato al ritiro del piego depositato nell'ufficio postale a causa dell'assenza del destinatario, non deve avere i requisiti stabiliti dall'art. 7 della l. n. 890 del 1982 per i soggetti abilitati a ricevere il plico nel luogo indicato sul piego postale, essendo sufficiente, in considerazione della circostanza che il destinatario ha conferito l'incarico a chi provvede a ritirare il plico all'ufficio postale, che il delegato sottoscriva l'avviso di ricevimento con la indicazione della specifica qualità e l'agente postale certifichi con la sua firma in calce al documento la ritualità della consegna.
Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 892 art. 7, Legge 20/11/1982 num. 892 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)