Sez. L, Sentenza n. 4719 del 27/09/1985 (Rv. 442153 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA PREVISTA DALL'ART. 11, SECONDO COMMA, LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482 - A MEZZO DI ASSUNZIONI DIRETTE EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - COMPUTABILITÀ NELL'ALIQUOTA DEGLI INVALIDI COSIDDETTI "INTERNI" - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ART. 3, 4, 38 E 41 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA - COPERTURA DELL'ALIQUOTA PREVISTA DALL'ART. 11, SECONDO COMMA, LEGGE 2 APRILE 1968 N. 482 - A MEZZO DI ASSUNZIONI DIRETTE EFFETTUATE DAL DATORE DI LAVORO - ESCLUSIONE - COMPUTABILITÀ NELL'ALIQUOTA DEGLI INVALIDI COSIDDETTI "INTERNI" - ESCLUSIONE - CONTRASTO CON GLI ART. 3, 4, 38 E 41 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Nella disciplina delle assunzioni obbligatorie di cui alla legge 2 aprile 1968 n. 482, la copertura dell'aliquota complessiva di cui all'art. 11 secondo comma della citata legge, riservata agli invalidi e ad altre categorie protette, può realizzarsi solo attraverso le assunzioni effettuate su designazione del competente ufficio provinciale del lavoro, secondo i criteri e le procedure che sono specificamente fissati dalla legge medesima al fine di assicurare il collocamento di soggetti minorati e disoccupati. Ne consegue che non solo resta esclusa la possibilità di provvedere a detta copertura mediante assunzioni direttamente effettuate dal datore di lavoro (con la sola eccezione contemplata dall'art. 16 quinto comma nei confronti dello stato e degli enti pubblici), ma che deve anche negarsi la computabilità in quella aliquota degli invalidi cosiddetti interni, cioè dei dipendenti che siano divenuti tali nel corso del rapporto di lavoro. Questo ultimo principio manifestamente non pone gli artt. 11 e 20 della legge n. 482 del 1968 in contrasto con gli artt. 3, 4, 38 e 41 della Costituzione, tenuto conto che il datore di lavoro può licenziare i predetti invalidi interni, nei casi e nei limiti in cui ciò è consentito dalle norme che regolano in via generale il suo diritto di recesso, e che i medesimi invalidi interni, a fronte di un licenziamento legittimamente intimato, vengono a godere della speciale tutela apprestata da detta legge n. 482 del 1968. (Conf 3336/85, mass n 441005; (Conf 3330/85, mass n 441001).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 4, Costituzione art. 38, Costituzione art. 41, Legge 02/04/1968 num. 482 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)