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Sez. U, Ordinanza n. 584 del 14/01/2014 (Rv. 629032 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio avanti al giudice amministrativo - Istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato - Decisione - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Delibazione della questione di giurisdizione nel provvedimento sull'istanza incidentale - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2014-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629032-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO

La pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 204 art. 55, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)