Sez. U, Ordinanza n. 584 del 14/01/2014 (Rv. 629032 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO | Giudizio avanti al giudice amministrativo - Istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato - Decisione - Proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione - Ammissibilità - Delibazione della questione di giurisdizione nel provvedimento sull'istanza incidentale - Irrilevanza.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - PREVENTIVO
La pronuncia, da parte del giudice amministrativo, sull'istanza incidentale di sospensione del provvedimento impugnato con il giudizio principale, non rende inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione, proposto con riguardo a tale giudizio, ancorché nell'ordinanza che abbia provveduto sull'istanza cautelare sia stata delibata la questione di giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 204 art. 55, Legge 20/03/1865 num. 2248 art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)