Sez. U, Ordinanza n. 21030 del 21/06/2026 (Rv. 678860-02)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE AGCM | Procedimenti sanzionatori per pratiche commerciali scorrette - Profili di connessione con la tutela dei dati personali - Obbligo di coinvolgimento del Garante privacy - Fondamento - Art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo) - Interpretazione conforme - Principio di leale collaborazione in ambito nazionale e comunitario - Art. 4, par. 3, TUE, come interpretato da CGUE sentenza del 4 luglio 2023, in C-252-21 - Contenuto.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - IN GENERE AGCM
In tema di procedimenti sanzionatori dinanzi all'AGCM per pratiche commerciali scorrette, l'obbligo di coinvolgimento del Garante della privacy, nel caso in cui le condotte contestate presentino profili di connessione con la tutela dei dati personali, trova fondamento nell'art. 27, comma 1-bis, del d.lgs. n. 206 del 2005 (cd. Codice del consumo), come introdotto dal d.lgs. n. 21 del 2014 - nella parte in cui, ferma la competenza dell'AGCM sulle pratiche commerciali scorrette, dispone l'acquisizione del parere dell'Autorità di regolazione competente - e, ancor prima, discende dal principio unionale di leale collaborazione, di cui all'art. 4, par. 3, TUE, come interpretato dalla CGUE nella pronuncia del 4 luglio 2023, in C-252/21, in forza del quale autorità amministrative, che hanno compiti distinti e perseguono obiettivi diversi, devono cooperare tra loro al fine di garantire, da un lato, l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza dell'Unione e, dall'altro, la coerenza del sistema di protezione dei dati personali istituito dal RGPD.
Decreto Legisl. 06/09/2005 num. 206 art. 27 com. 1, Decreto Legisl. 21/02/2014 num. 21 art. 1 com. 6 lett. A, Tratt. Internaz. 07/02/1992 art. 4 com. 3, Costituzione art. 120, Regolam. Consiglio CEE 27/04/2016 num. 679 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)