Sez. 1, Sentenza n. 25365 del 29/11/2006 (Rv. 594982 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO | Obbligazioni pecuniarie - Mora del debitore - Domanda di risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria - Appartenenza a una categoria di creditori - Elemento costitutivo della domanda risarcitoria - Conseguenze - Modifica dell'originaria indicazione della categoria - Domanda nuova - Sussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - INADEMPIMENTO - RESPONSABILITÀ - RISARCIMENTO DEL DANNO
L'appartenenza del creditore a una determinata categoria (imprenditori, risparmiatori abituali, risparmiatori occasionali, modesti consumatori, etc.) ai fini del riconoscimento del maggior danno da svalutazione monetaria conseguente alla mora del debitore, ai sensi dell'art. 1224, secondo comma, cod. civ., attiene ad un fatto costitutivo della pretesa risarcitoria avanzata in giudizio, giacché costituisce il presupposto di taluno o talaltro ragionamento inferenziale ai fini della individuazione e determinazione del danno risarcibile e comporta una diversa configurazione della domanda risarcitoria, relativa a diritto tipicamente "eterodeterminato"; con la conseguenza che, dedotta originariamente in giudizio l'appartenenza ad una categoria, la successiva deduzione dell'appartenenza ad altra, diversa categoria dà luogo a "mutatio libelli".
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 184 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)