Codice della navigazione
Testo in vigore al
Capo IV. Dei diritti derivanti dalla cessazione e dalla risoluzione del contratto
Art. 351 Indennita' in caso di cessazione del contratto a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore
1. In caso di cessazione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato per volonta' dell'armatore, e' dovuta all'arruolato una indennita' pari al numero di giornate di retribuzione determinato dalle norme corporative o in mancanza, dagli usi, per ogni anno o frazione di anno di servizio prestato.
2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente devono essere computati i periodi di infermita' per i quali l'arruolato abbia avuto diritto al trattamento previsto nell'articolo 356.31
Art. 352 Indennita' in caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato
1. In caso di risoluzione del contratto di arruolamento a tempo indeterminato, e' dovuta all'arruolato un'indennita' nella misura stabilita dall'articolo precedente, salvo che la risoluzione avvenga per fatto imputabile all'arruolato stesso.3137
Art. 353 Indennita' in caso di risoluzione del contratto per la perdita o la innavigabilita' assoluta della nave
1. Nel caso di risoluzione del contratto previsto nel n. l dell'articolo 343, gli arruolati che, in base al contratto, erano retribuiti a tempo o a viaggio, hanno diritto per il periodo durante il quale restano disoccupati per causa loro non imputabile, ad una indennita' giornaliera in misura pari alla retribuzione entro i limiti di tempo stabiliti da leggi speciali o da norme corporative.
2. In caso di perdita di indumenti o di attrezzi di proprieta' degli arruolati in seguito al naufragio, al sinistro o alla preda, spetta agli arruolati stessi un'indennita' corrispondente al valore degli indumenti o degli attrezzi perduti.
Art. 354 Indennita' nel caso di perdita presunta
1. Se il contratto di arruolamento e' considerato risolto ai sensi dell'articolo 344, e' dovuta:
1) nel caso di retribuzione a tempo, un'indennita' pari alla meta' della retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio dal giorno successivo a quello cui risalgono le ultime notizie, e in ogni caso a non meno di due mensilita';
2) nel caso di retribuzione a viaggio, un'indennita' pari alla differenza fra la parte di retribuzione maturata alla data di risoluzione del contratto e la meta' dell'intera retribuzione, se la nave si presume perita nell'andata, e l'intera retribuzione, se la nave si presume perita nel ritorno.
2. L'indennita' e' attribuita alle persone che hanno diritto alle prestazioni in caso di morte dell'assicurato, in base alle disposizioni sulle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.
3. In mancanza di aventi diritto ai sensi del comma precedente, l'indennita' e' devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara.
Art. 355 Indennita' in caso di morte dell'arruolato
1. In caso di risoluzione del contratto per morte dell'arruolato, se l'arruolato e' morto per la salvezza della nave, e' dovuta in ogni caso, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352, una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, alla data della morte.
2. Si applicano, per l'attribuzione dell'indennita', il secondo e il terzo comma dell'articolo precedente.
Art. 356 Trattamento spettante dopo la risoluzione del contratto all'arruolato ammalato o ferito
1. Fuori dei casi nei quali le leggi speciali rendono obbligatoria l'assicurazione dell'equipaggio contro le malattie, quando il contratto e' risolto, perche' l'arruolato, a causa di malattia o di lesioni, ha dovuto essere sbarcato o non ha potuto riprendere il proprio posto a bordo dopo lo sbarco in un porto di approdo, l'armatore, sempre che non ricorra uno dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, e' tenuto a provvedere a proprie spese alla cura dell'arruolato, e a corrispondergli una indennita' giornaliera in misura pari alla retribuzione, per tutto il tempo della cura, ma non oltre quattro mesi dalla data della risoluzione del contratto.
2. Se la malattia o le lesioni dipendono da causa di servizio, il limite di tempo stabilito nel comma precedente e' elevato a sei mesi.
3. Le disposizioni dei due comma precedenti si applicano anche alle malattie, che si manifestano nei ventotto giorni successivi alla cessazione o alla risoluzione del contratto, quando dipendono da causa di servizio.
Art. 357 Indennita' in caso di cattura dell'arruolato
1. In caso di risoluzione del contratto per effetto di cattura dell'arruolato, indipendentemente dall'indennita' prevista nell'articolo 352, e' dovuta in ogni caso una indennita' pari all'intera retribuzione per la presumibile durata residua del viaggio, successivamente alla data della cattura.
Art. 358 Indennita' in caso di risoluzione del contratto per volonta' dell'armatore
1. Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del contratto a tempo indeterminato, senza preavviso, ai sensi dell'articolo 345, e' dovuta all'arruolato, oltre alla indennita' prevista nell'articolo 352, un'altra indennita' pari a tante giornate di retribuzione, quanti avrebbero dovuto essere i giorni di preavviso, a norma dell'articolo 342.
2. Nel caso previsto dal comma precedente, se il preavviso e' dato in misura inferiore a quella determinata ai sensi dell'articolo 342, e' dovuta un'indennita' pari a tante giornate di retribuzione quanti sono i giorni di preavviso mancanti.
3. Se l'armatore esercita la facolta' di risoluzione del contratto a viaggio, prima del compimento del viaggio, o del contratto a tempo determinato, prima della scadenza, ai sensi dell'articolo 345, l'arruolato ha diritto:
1) se la risoluzione del contratto avviene nel porto di arruolamento, prima della partenza, ad una indennita' pari a quarantacinque giorni di retribuzione, ovvero pari alla intera retribuzione, se la presumibile durata del viaggio o il tempo per il quale il contratto e' stato stipulato e' inferiore a quarantacinque giorni;
2) se la risoluzione del contratto avviene dopo la partenza, ad una indennita' pari alla retribuzione che gli sarebbe spettata per la presumibile durata del viaggio o per la durata del contratto.
Art. 359 Casi di esclusione del diritto a indennita'
1. Le indennita' stabilite dall'articolo precedente non sono dovute, se la risoluzione del contratto avviene:
1) per colpa dell'arruolato;
2) per effetto di interdizione del commercio con il luogo di destinazione della nave, arresto della nave, o altra causa non imputabile all'armatore che renda impossibile l'inizio o la prosecuzione del viaggio;
3) a causa di disarmo per mancanza di traffico, per un periodo non inferiore a quindici giorni, o di disarmo per riclassifica della nave o per grandi riparazioni di durata non inferiore a trenta giorni.
2. Qualora per l'interdizione del commercio con il luogo di destinazione o per l'arresto della nave sia attribuita una indennita' all'armatore, gli arruolati hanno diritto alle indennita' previste nell'articolo precedente, ma l'ammontare delle indennita' corrisposte all'intero equipaggio non puo' superare il terzo dell'indennita' conseguita dall'armatore.
Art. 360 Indennita' in caso di perdita della nazionalita' della nave o di sbarco dell'arruolato per cattivo trattamento
1. Nei casi previsti negli articoli 343, n. 2, e 346, oltre all'indennita' stabilita nell'articolo 352, l'arruolato ha diritto anche alla indennita' stabilita nell'articolo 358, salvo, quando si tratta dell'applicazione dell'articolo 346, il risarcimento dei danni derivati all'arruolato dal fatto del comandante o dalla risoluzione del contratto.
Art. 361 Determinazione delle indennita' previste dagli articoli precedenti
1. Quando a norma delle disposizioni di questo capo, una indennita' e' commisurata alla retribuzione stabilita nel contratto, si intendono comprese nella retribuzione la paga base, la panatica e le indennita' accessorie di carattere fisso e continuativo, a tale fine indicate dalle norme dei contratti collettivi di lavoro.
2. Se la retribuzione e' convenuta a viaggio o a partecipazione al profitto o al nolo, l'indennita' e' determinata sulla base della somma fissata nel contratto, o della quota che sarebbe spettata all'arruolato in relazione alla durata del viaggio prevedibile alla data della stipulazione del contratto stesso.
3. A partire dal 1° febbraio 1977 non possono computarsi ai fini del calcolo delle indennita' di cui agli articoli 351 e 352 gli ulteriori aumenti dell'indennita' di contingenza o di emolumenti aventi analoga natura scattati posteriormente al 31 gennaio 1977.
Art. 362 Decorrenza delle indennita' previste negli articoli precedenti
1. Quando le disposizioni di questo capo attribuiscono all'arruolato il diritto ad una indennita' giornaliera per un determinato periodo successivo alla cessazione o alla risoluzione del contratto, detto periodo, nel caso che l'arruolato abbia diritto al rimpatrio, decorre dal giorno successivo a quello in cui il rimpatrio stesso e' stato effettuato.
2. Quando la risoluzione del contratto e' determinata da una delle cause indicate nell'articolo 343 n. 1, e dal fatto sono derivate malattie o lesioni per le quali il trattamento spettante all'arruolato e' regolato dall'articolo 356, l'indennita' di cui all'articolo 353 decorre dal giorno in cui cessa il trattamento predetto.
Capo V. Del rimpatrio dell'arruolato
Art. 363 Obbligo del rimpatrio dell'arruolato
1. Quando il contratto cessa o si risolve in luogo diverso dal porto di arruolamento, l'armatore e' tenuto a provvedere al rimpatrio dell'arruolato.
2. Se la risoluzione del contratto e' avvenuta per colpa dell'arruolato, ovvero per malattia o lesioni, nei casi previsti nel secondo comma dell'articolo 336, l'armatore ha diritto ad essere rimborsato dall'arruolato delle spese sostenute per il suo rimpatrio.
3. Qualora l'armatore non provveda, il rimpatrio e' eseguito a cura dell'autorita' marittima o consolare. L'autorita' marittima emette ingiunzione a carico dell'armatore per il rimborso delle spese sostenute dallo Stato.
Art. 364 Contenuto dell'obbligo del rimpatrio
1. L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato comprende le spese necessarie per il viaggio, l'alloggio e il mantenimento, fino all'arrivo a destinazione, nonche', durante l'eventuale ricovero della nave in stazione sanitaria, fino all'ammissione a libera pratica.
2. Fuori dei casi previsti nel secondo comma dell'articolo precedente, l'armatore e' tenuto a corrispondere all'arruolato, durante il rimpatrio, una indennita' giornaliera pari alla retribuzione determinata ai sensi dell'articolo 361.
3. In caso di naufragio, l'armatore e' altresi' tenuto a fornire ai componenti dell'equipaggio gli indumenti necessari.
Art. 365 Rimpatrio dell'arruolato ammalato o ferito
1. Se l'arruolato e' sbarcato per malattia o lesioni, nei casi in cui non e' diversamente disposto da leggi speciali, il comandante deve depositare presso l'autorita' marittima o consolare l'indennita' spettante all'arruolato ai sensi del secondo comma dell'articolo precedente, nonche' la somma necessaria per la cura e il rimpatrio.
2. All'estero, dove non sia autorita' consolare, il comandante deve provvedere al ricovero dell'arruolato in luogo di cura, depositando presso l'ente o la persona incaricata della cura le somme indicate nel comma precedente.
3. Se il rimpatrio deve avvenire prima che l'arruolato sia completamente guarito, vi si provvede seguendo le prescrizioni del medico che ha avuto in cura l'arruolato medesimo; quando il viaggio deve compiersi per mare, esso e' effettuato, qualora le prescrizioni mediche lo esigano, su nave provvista del servizio sanitario.
Art. 366 Luogo di rimpatrio
1. Il rimpatrio dell'arruolato si compie con il suo ritorno al porto di arruolamento.
2. Tuttavia, se l'arruolato ne fa richiesta e non vi e' aumento di spesa, il rimpatrio deve essere effettuato provvedendo al ritorno in altra localita' da lui indicata.
Art. 367 Rimpatrio a mezzo di imbarco su altra nave
1. L'obbligo di provvedere al rimpatrio dell'arruolato puo' essere soddisfatto, procurando alla persona sbarcata una conveniente occupazione retribuita su altra nave, che si rechi nel luogo di rimpatrio o in localita' vicina. In quest'ultimo caso sono a carico dell'armatore le spese per la prosecuzione del viaggio fino al luogo di rimpatrio.
2. Se la retribuzione percepita dall'arruolato a bordo della nave, sulla quale e' imbarcato, e' inferiore alla indennita' spettantegli ai sensi del secondo comma dell'articolo 364, l'armatore e' tenuto a corrispondergli la differenza.
Art. 368 Rimpatrio di stranieri arruolati su navi italiane
1. Le disposizioni di questo capo si applicano agli stranieri arruolati su navi nazionali, purche' gli Stati di cui essi hanno la cittadinanza assicurino eguale trattamento ai cittadini italiani arruolati su navi che battono la loro bandiera.
Capo VI. Disposizioni varie
Art. 369 Cedibilita', sequestrabilita' e pignorabilita' dei crediti dell'arruolato verso l'armatore
1. Le retribuzioni degli arruolati possono essere cedute, sequestrate o pignorate fino ad un quinto del loro ammontare ed esclusivamente per alimenti dovuti per legge o per debiti certi, liquidi ed esigibili verso l'armatore, dipendenti dal servizio della nave.50
2. La quota della retribuzione corrispondente al vitto e le somme dovute dall'armatore per il rimpatrio dell'arruolato, o per spese di cura, nonche' quelle dovute dall'istituto assicuratore a norma delle leggi speciali, non possono essere cedute, sequestrate ne' pignorate, neppure entro il limite stabilito dal comma precedente.
3. L'arruolato puo' chiedere all'armatore, all'atto dell'imbarco, che una parte della retribuzione sia versata a persona della sua famiglia.
4. Se l'armatore o il comandante si oppone alla richiesta prevista dal comma precedente, la vertenza e' risolta, con provvedimento non soggetto ad alcuna impugnazione, dall'autorita' marittima o consolare del luogo dove si trova la nave.
Art. 370 Impignorabilita' e insequestrabilita' di indumenti e strumenti
1. Oltre le cose che, a norma del codice di procedura civile e delle leggi speciali, non sono soggette a sequestro ne' a pignoramento, non possono essere sequestrati ne' pignorati per alcun titolo:
1) gli indumenti della gente di mare navigante necessari per i servizi di bordo;
2) gli strumenti e gli altri oggetti appartenenti alla gente di mare navigante destinati all'esercizio della professione.
Art. 371 Esercizio dei diritti spettanti agli eredi e agli altri aventi diritto in caso di perdita presunta della nave
1. I diritti spettanti agli eredi presunti dell'arruolato e agli altri aventi diritto nel caso in cui la nave, per mancanza di notizie, sia considerata perita possono essere fatti valere soltanto dopo la cancellazione della nave dal registro d'iscrizione.