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Sez. 3, Sentenza n. 4871 del 17/01/2006 Ud. (dep. 08/02/2006) Rv. 234053 - 01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Reato previsto dall'art. 4, comma primo, lett. b) legge n. 516 del 1982 - Distruzione o occultamento di scritture contabili - Nozione - Permanenza del reato - Condizioni - Disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 74 del 2000 - Reato previsto dall'art. 10 D.Lgs. citato - Continuità normativa con la precedente norma incriminatrice - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-01-17
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/234053-01

FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE

L'art. 10 del D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74, riproducendo sostanzialmente l'art. 4, comma primo lett. b), della legge 7 agosto 1982 n. 516, sanziona sia la distruzione delle scritture contabili, la quale, realizzandosi con l'eliminazione della documentazione mediante l'eliminazione del supporto cartaceo con cancellature o abrasioni, configura un reato di natura istantanea, sia l'occultamento totale o parziale delle scritture medesime che, perdurando l'obbligo di esibizione finché dura il controllo da parte degli organi verificatori, dà luogo invece ad un reato di natura permanente; sicché, qualora la medesima documentazione venga dapprima occultata e successivamente distrutta, si configura il concorso materiale dei due reati.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 CORTE COST., Legge 07/08/1982 num. 516 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)