Sez. 5, Sentenza n. 44562 del 28/05/2015 Ud. (dep. 04/11/2015) Rv. 265092 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO | Sola restituzione non accompagnata anche dal risarcimento del danno subito dalla refurtiva - Concedibilità dell'attenuante - Esclusione - Ragioni.
REATO - CIRCOSTANZE - ATTENUANTI COMUNI - RIPARAZIONE DEL DANNO
Per l'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen. è necessario che il colpevole prima del giudizio abbia provveduto alla riparazione del danno mediante il risarcimento totale ed effettivo, non potendo ad esso supplire un ristoro soltanto parziale, avvenuto attraverso la sola restituzione della refurtiva. (In motivazione la S.C. ha precisato che la predetta circostanza attenuante, di natura squisitamente soggettiva, trova la sua causa giustificatrice non tanto nel soddisfacimento degli interessi economici della persona offesa, quanto nella necessità di una prova tangibile dell'avvenuto ravvedimento del reo e quindi della sua minore pericolosità sociale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 n. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)