Sez. 6, Sentenza n. 8302 del 11/06/1996 Ud. (dep. 05/09/1996) Rv. 206139 - 01
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE | Impugnazioni - Appello - Difensore di fiducia iscritto all'albo dei praticanti procuratori - Notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato notificato presso il difensore ex art. 161 n. 4 c.p.p. - Violazione delle garanzie di intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato - Sussistenza - Nullità assoluta - Sussistenza.
DIFESA E DIFENSORI (Cod. proc. pen. 1988) - IN GENERE
La notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello eseguita ai sensi dell'art. 161 comma 4 c.p.p. ed effettuata presso un difensore che sia praticante procuratore, perciò non abilitato alla difesa in tale sede, equivale ad omessa notifica, in quanto assolutamente inidonea a instaurare un valido rapporto processuale e determina perciò una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 comma 1 c.p.p., rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 161 com. 4 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 161 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 179 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 179 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)