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Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche

Testo in vigore al

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:

Art. 13 Norme transitorie e finali

1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127.

2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127.

3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:

  1. a) il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni;

  2. b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .

  3. c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .

  4. d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .

4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .

5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .

6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

  1. a) all'articolo 2, comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:
    "0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori urtiversitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;";

  2. b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1999
SCALFARO
D' Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto