Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera d), l'articolo 14 e l'articolo 18, comma 1, lettere b) e g);
Visto l'articolo 1, comma 12, della legge 16 giugno 1998, n. 191;
Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 agosto 1998;
Visto il parere espresso dalla commissione parlamentare di cui all'articolo 5 della citata legge 15 marzo 1997, n. 59;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1999;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 10
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 12
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127
Art. 13 Norme transitorie e finali
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127.
3. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con il presente decreto ed in particolare:
a) il decreto legislativo luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 82, ad eccezione degli articoli 11, 23, 26, 27, 28, 29 e 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .
c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .
d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .
4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .
5. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 4 GIUGNO 2003, N. 127 .
6. I gruppi nazionali di matematica del C.N.R. sono trasferiti all'Istituto nazionale di alta matematica Francesco Severi. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 153, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:
"0a) costituire gruppi nazionali di ricerca, con l'apporto di professori e ricercatori urtiversitari, nonche' di ricercatori degli enti di ricerca, come istituti temporanei per l'organizzazione di un lavoro di ricerca distribuito tra piu' persone e organismi scientifici. All'attivita' dei gruppi sovrintende un consiglio scientifico e un direttore;";b) all'articolo 6, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonche' dei direttori dei gruppi nazionali di ricerca".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 30 gennaio 1999
SCALFARO
D' Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri
Zecchino, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica
Piazza, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: Diliberto