diritto.io

Disposizioni in materia di finanza pubblica

Testo in vigore al

Art. 19 Contenimento delle spese degli enti locali

1. Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, nonche' dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.

Art. 20 Norme in materia di opere pubbliche

1. Le economie verificatesi nella realizzazione di opere pubbliche, finanziate con ricorso a mutui con ammortamento a carico del bilancio statale in base a specifiche disposizioni legislative, possono essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori lavori afferenti al progetto originario ovvero a un nuovo progetto di opere della stessa tipologia di quelle previste dalla legge originaria di finanziamento previa autorizzazione del Ministero competente .

2. Nell'esecuzione di opere pubbliche di pertinenza degli enti locali, finanziate con il ricorso a mutui della Cassa depositi e prestiti o di altri istituti di credito, puo' essere considerata munita di copertura finanziaria, ai sensi dell'articolo 55, comma 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'approvazione di perizie di variante e suppletive nel rispetto del limite di cui all'articolo 13 del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 1983, n. 131, come modificato dall'articolo 9 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, qualora il loro importo rimanga nell'ambito del mutuo concesso. L'approvazione delle perizie deve essere comunque comunicata per presa d'atto agli istituti mutuanti.

Art. 21 Autoveicoli dell'Amministrazione dello Stato

1. In deroga alle disposizioni vigenti e' fatto divieto di destinare autoveicoli di Stato ad uso esclusivo da parte di singoli funzionari dell'Amministrazione civile, centrale e periferica dello Stato, fatta eccezione per le seguenti categorie:

  1. a) Ministri, Sottosegretari di Stato ed equiparati;

  2. b) dirigenti generali preposti alle direzioni generali della amministrazione centrale o alle unita' organizzative corrispondenti, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro;

  3. c) responsabili di uffici periferici, da determinarsi con decreto del Ministro del tesoro.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro competente per ciascuna Arma o Corpo, sono individuate le categorie di ufficiali dirigenti delle forze armate, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato con particolari incarichi di comando cui e' consentito assegnare autoveicoli di Stato adibiti ad uso esclusivo dei singoli ufficiali.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a cura del Provveditorato generale dello Stato, si procede ad una ricognizione della situazione del parco-macchine dell'Amministrazione civile dello Stato. I risultati della ricognizione verranno allegati al progetto di stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1993.

4. Al fine di una gestione piu' efficiente ed economica, tutti gli autoveicoli dello Stato non adibiti ad uso esclusivo dei funzionari di cui al comma 1, vengono utilizzati in forme coordinate, da disciplinare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentiti i Ministri per la funzione pubblica e dei trasporti.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvedera' ad emanare le opportune direttive per la riduzione di un terzo della consistenza del parco-macchine dell'amministrazione civile dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, quale risultante al termine della ricognizione di cui al comma 3. Le dispozioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti degli enti non territoriali del settore pubblico allargato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro e con i Ministri vigilanti, sono emanate le occorrenti disposizioni attuative in conformita' ai criteri di cui ai commi 1, 3 e 4.

6. Per l'anno 1992 e' fatto divieto alle amministrazioni civili dello Stato, ad esclusione delle Forze di polizia, di acquistare autovetture.

7. Le norme fiscali relative al calcolo del reddito figurativo imputabile all'uso di autovetture fuori dell'assolvimento della prestazione lavorativa sono estese agli amministratori e funzionari pubblici.

Art. 22 Albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica

1. Oltre a quanto stabilito dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni dello Stato, le regioni, comprese le regioni a statuto speciale, e le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali e gli altri enti pubblici sono tenuti ad istituire, entro il 31 marzo 1992, l'albo dei soggetti, ivi comprese le persone fisiche, cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica a carico dei rispettivi bilanci. Gli albi sono aggiornati annualmente e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 30 aprile di ogni anno.

2. Per ciascun soggetto che figura nell'albo viene indicata anche la disposizione di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni di cui al comma 1.

3. Gli albi istituiti ai sensi del comma 1 possono essere consultati da ogni cittadino. Le amministrazioni pubbliche preposte alla tenuta degli albi e la Presidenza del Consiglio dei ministri ne assicurano la massima facilita' di accesso e pubblicita'.

Art. 23 Partecipazione a convegni

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi natura.

Art. 24 Anagrafe delle prestazioni

1. Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione amministrativa, e' istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita', scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale.

3. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.

Art. 25 Piano di ristrutturazione dell'ente Ferrovie dello Stato

1. L'ente Ferrovie dello Stato provvedere' ad aggiornare il piano di ristrutturazione per il risarcimento e lo sviluppo dell'ente stesso entro il 1 settembre 1992 al fine di realizzare una riorganizzazione e razionalizzazione produttiva idonea a conseguire ento il quinquennio livelli tariffari e di agevolazioni sociali coerenti con gli indirizzi adottati in questo settore negli altri Stati membri della Comunita' economica europea. Tale piano viene allegato alla legge finanziaria per il 1993. Il Governo terra' conto degli effetti finanziari attesi alla realizzazione del predetto piano ai fini della formulazione del Documento di programmazione economico- finanziaria.

2. Il piano di cui al comma 1 dovra' in ogni caso prevedere il raggiungimento dell'equilibrio tra spese vive di esercizio, per oneri di personale, acquisto di materiale, energia e combustibile, manutenzione ordinaria del materiale rotabile, ed il flusso dei ricavi di gestione corrente, inclusi quelli derivanti dalla prestazione allo Stato ed agli enti locali di servizi di interesse pubblico da essi espressamente richiesti, regolati su base contrattuale e valutati sulla base di parametri di mercato.
Nell'ambito della politica di controllo della dinamica delle tariffe si procedera' con priorita' all'attuazione delle disposizioni dettate dal decreto-legge 25 novembre 1989, n. 381, convertito dalla legge 25 gennaio 1990, n. 7.

3. Al personale in esubero dei settori ausiliari connessi e complementari al servizio ferroviario, ovvero nel comparto della produzione e della manutenzione del materiale rotabile, si applicano le disposizioni delle leggi 23 luglio 1991, n. 223, e 5 novembre 1968, n. 1115.

4. L'ente Ferrovie dello Stato e' autorizzato a utilizzare i finanziamenti per investimenti, compresi nel piano di cui al comma 1, anche mediante partecipazione alle societa' concessionarie per l'esecuzione delle opere, mediante contributi diretti alla realizzazione dlele medesime e mediante accollo degli oneri finanziari relativi agli interessi sui prestiti delle societa' concessionarie, fino all'inizio dello sfruttamento economico delle opere realizzate, nei limiti massimi preventivamente definiti nel pi- ano di cui al comma 1. A tale fine possono essere utilizzate le disponibilita' residue, delle leggi e dei decreti interministeriali che disciplinano gli investimenti ferroviari, per il conseguimento degli obiettivi, di investimento globalmente previsti dal contratto di programma sottoscritto dal Ministero dei trasporti e dall'ente Ferrovie dello Stato il 23 giugno 1991.

Art. 26 Remunerazione dei Fondi di dotazione

1. Gli enti ai quali lo Stato partecipa con un fondo di dotazione corrispondono ogni anno al Tesoro una remunerazione su tale fondo la cui entita' e' determinata annualmente, con riferimento agli andamenti dell'esercizio precedente, con apposita norma da approvarsi con la legge finanziaria.

2. Per l'anno 1992 il tasso di remunerazione di cui al comma 1 e' determinato nel 4,5 per cento per l'ENEL e per l'ENI, con riferimento ai rispettivi fondi di dotazione alla data del 31 dicembre 1990.

3. Qualora gli enti di cui al comma 1 non corrispondano al Tesoro la remunerazione di cui al comma 1 per due anni consecutivi, gli amministratori degli enti medesimi sono dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro il 31 luglio dell'anno successivo alla chiusura del secondo esercizio di bilancio che non abbia dato luogo a remunerazione del fondo di dotazione. Gli amministratori dichiarati decaduti ai sensi del presente comma non possono essere reintegrati nell'incarico.

4. L'articolo 13 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e' abrogato dal momento della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali.

Art. 27 Imposte sulle giuocate dei concorsi pronostici

1. A decorrere dal primo concorso pronostici successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sulle giuocate della presente legge, sulle guiocate dei concorsi pronostici esercitati dallo Stato, dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e dall'Unione nazionale incremento razze equine (UNIRE) i concorrenti sono tenuti a corrispondere, all'atto dell'effettuazione delle giuocate stesse, un diritto fisso di lire 100 per ogni posta del giuoco da ripartire, per ciascun concorso, nella misura del 65 per cento all'Erario e del 35 per cento al monte premi dei concorsi medesimi. Su tale diritto fisso nessuna somma e' dovuta ai ricevitori.

2. L'ammontare complessivo dei diritti spettanti all'Ente viene versato all'Erario dagli enti gestori dei concorsi pronostici in apposito capitolo del bilancio della entrata dello Stato, entro il termine e con le modalita' previste per il versamento dell'imposta unica sui giuochi di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379.

3. Delle maggiori entrate derivanti dal comma 2 relative al concorso pronostici gestito dal CONI, una quota pari a lire 20 miliardi annui e' attribuita all'Istituto per il credito sportivo per il finanziamento degli interventi di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalle legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 e 4 dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, si applicano anche ai finanziamenti previsti dalla legge 7 agosto 1989, n. 289.

Art. 29 Modifica all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250

1. All'alinea del comma 10 dell'articolo 3 della Legge 7 agosto 1990, n. 250, come sostituito dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 agosto 1991, n. 278, dopo le parole: "Parlamento europeo" sono inserite le seguenti: (ovvero abbiano, alla stessa data del 30 giugno 1991, piu' di un rappresentante in un ramo del Parlamento".

2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in lire 5 miliardi annui a decorrere dal 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 30 Modifica all'articolo 5 della legge 2 gennaio 1991, n. 1

1. All'articolo 5, comma 8, lettera e), della legge 2 gennaio 1991, n. 1, dopo le parole: "legge n. 216 del 1974 e successive modificazioni e integrazioni" sono inserite le seguenti: "o abbia esercitato le funzioni di collaboratore autonomo, procuratore o rappresentante alle grida di agente di cambio, per un periodo di almeno due anni, purche' risulti censito quale persona fisica e abbia trasmesso i dati anagrafici e l'oggetto dell'attivita alla CONSOB".

Art. 32 Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chinque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 30 dicembre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto il Guardasigilli: MARTELLI