Sez. 5, Sentenza n. 14407 del 07/06/2013 (Rv. 627120 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI) | Esenzione dall'imposta, prevista dall'art. 25, secondo comma, lett. d) del d.P.R. n. 643 del 1972 - Portata - Estensione anche all'INVIM ordinaria - Esclusione - Ragioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI)
In tema di INVIM relativa a sentenza dichiarativa del trasferimento per usucapione di un immobile, l'esenzione prevista, per gli incrementi di valore dei fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali e non suscettibili di diversa destinazione senza radicale trasformazione, dall'art. 25, comma secondo, lett. d), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (come modificato dall'art. 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 694) contiene un testuale riferimento all'imposta prevista dall'art. 3 dello stesso d.P.R. (cioè all'INVIM dovuta da società per gli incrementi sui valori degli immobili conseguiti al decorso di dieci anni dal loro acquisto), riferimento che esprime, pertanto, l'inequivoca volontà del legislatore di negare analogo beneficio per l'INVIM prevista dall'art. 2, vale a dire per quella ordinaria riguardante i trasferimenti.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 2 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 3 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 25 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)