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Sez. 1, Sentenza n. 14481 del 09/07/2005 (Rv. 582459 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE | Quietanza - Anteriorità della quietanza al fallimento - Effetti e conseguenze - Certezza dell'effettività del pagamento quietanzato - Esclusione - Prova dell'avvenuto pagamento attraverso strumenti finanziari incontestabili - Necessità - Fattispecie in tema di simulazione della quietanza di pagamento della maggiore somma corrisposta in contanti dal promissario acquirente di un bene del promittente venditore, poi fallito.
Stato
decisa il 2005-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/582459-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUI RAPPORTI PREESISTENTI - IN GENERE

In tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa, della quietanza al fallimento non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato, giacché solo dalla certezza dell'avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili (anche alla luce della legislazione antiriciclaggio, che impone cautele e formalità particolari ove vengano trasferiti valori superiori ad un certo importo), può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell'atto di autonomia privata, idoneo al trasferimento del bene. (Enunciando il principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale, facendo uso di presunzioni, era pervenuta alla conclusione dell'avvenuta corresponsione al promittente venditore, poi dichiarato fallito, della sola minor somma pagata con assegni, e della simulazione della quietanza di pagamento della maggiore, di cui il promissario acquirente assumeva il pagamento in contanti, ritenendo così raggiunta la prova della simulazione del patto relativo al prezzo di vendita).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1199, Cod. Civ. art. 1416, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2704, Cod. Civ. art. 2721, Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2735, Legge Falliment. art. 43 CORTE COST., Decreto Legge 15/12/1979 num. 625 CORTE COST., Decreto Legge 03/05/1991 num. 143 CORTE COST., Legge 06/02/1980 num. 15 CORTE COST., Legge 05/07/1991 num. 197 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)