Sez. 3, Sentenza n. 6293 del 16/02/1979 Ud. (dep. 10/07/1979) Rv. 142513 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - VERBALE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA INDICAZIONE SULLA AUDIZIONE DEL PM E DEL DIFENSORE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - MANCATA DEDUZIONE - SANATORIA.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - DICHIARAZIONE DI CONTUMACIA - VIZI DEL PROVVEDIMENTO - VERBALE DEL DIBATTIMENTO - OMESSA INDICAZIONE SULLA AUDIZIONE DEL PM E DEL DIFENSORE - NULLITA ASSOLUTA - ESCLUSIONE - MANCATA DEDUZIONE - SANATORIA.*
Il giudizio contumaciale non e affetto da nullita quando dal verbale non risulti che siano stati sentiti il PM e il difensore prima della ordinanza che dichiara la contumacia, quando entrambi siano presenti, in quanto tale omissione attiene alla Forma con cui i pareri delle parti debbono proporsi a dibattimento e l'irregolarita non rientra tra quelle di cui all'art 185 cod proc pen. ne consegue che, nel caso in cui il PM e il difensore non facciano rilevare l'omissione dopo la pronuncia dell'ordinanza o nella discussione finale, essi prestano acquiescenza all'ordinanza stessa, sicche il vizio viene sanato ai sensi dell'art 471 cod proc pen.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 471, Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)