Sez. 5, Ordinanza n. 23329 del 29/08/2024 (Rv. 672110-01)
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE | Legittimità della cartella di pagamento e dell'iscrizione in ruoli straordinari - Sentenza di annullamento dell'atto impositivo presupposto - Obbligo di agire in conformità alla statuizione giudiziale - Irrilevanza del giudicato - Conseguenze. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - RUOLI - RUOLI STRAORDINARI - IN GENERE - In genere.
RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - MODALITA' DI RISCOSSIONE - RISCOSSIONE MEDIANTE RUOLI - ISCRIZIONE A RUOLO - CARTELLA DI PAGAMENTO - IN GENERE
La legittimità della cartella di pagamento e dell'iscrizione in ruoli straordinari discende da quella dell'atto impositivo presupposto, per cui, quando interviene una sentenza del giudice tributario, anche non passata in giudicato, che annulla in tutto o in parte tale atto, l'ente impositore ha l'obbligo di agire in conformità della relativa statuizione giudiziale, adottando i conseguenziali provvedimenti di sgravio, o eventualmente di rimborso dell'eccedenza versata.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 11 CORTE COST., DPR 29/09/1972 num. 602 art. 15 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)