Sez. 5, Sentenza n. 35022 del 18/06/2015 Ud. (dep. 20/08/2015) Rv. 264421 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE | Offese contenute in una nota di contestazione formale di addebiti in ambito disciplinare - Scriminante dell'adempimento del dovere - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - INGIURIA - IN GENERE
In tema di delitti contro l'onore, le espressioni offensive utilizzate dai titolari del potere disciplinare in occasione della formale contestazione degli addebiti nei confronti dell'incolpato sono scriminate dall'adempimento del dovere, se funzionali a perimetrare l'accusa e a consentire il completo dispiegamento del diritto di difesa e non eccedenti rispetto a tale scopo. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto scriminate le espressioni contenute in una nota di incolpazione rivolta ad un medico odontoiatrico in servizio presso una A.S.L., cui era stato addebitato di avere tenuto, in più occasioni, una "condotta contraria all'arte medica e di disdoro per la classe medica e per la Azienda, a causa di rapporti disrelazionanti" con l'utenza ed il personale, che avevano evidenziato "un grave disturbo della personalità".
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen. art. 594
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)