Norme per l'erogazione della integrazione di prezzo per l'olio di oliva di produzione 1967-68
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
Visti gli articoli 38, 42, 43, 189, 191 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea;
Visto il regolamento della Comunita' economica europea 136/66 del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi;
Visto l'art. 10 dell'anzidetto regolamento comunitario che prevede per l'olio di oliva una integrazione del prezzo al produttore pari alla differenza tra il prezzo indicativo alla produzione e il prezzo indicativo di mercato;
Visto il regolamento della Comunita' economica europea n. 754/67 del 26 ottobre 1967 relativo all'integrazione per l'olio di oliva della campagna 1967-68;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 15 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 266 del 25 ottobre 1966, col quale sono affidati alla Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) ai sensi dell'art. 3 della legge 13 maggio 1966, n. 303, i compiti di intervento nel mercato derivanti dall'entrata in vigore del citato regolamento comunitario del 22 settembre 1966, n. 136/66;
Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, con la quale viene istituita l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);
Visto il decreto-legge 9 novembre 1966, n. 912, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1966, n. 1143;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare norme intese a dare attuazione ai cennati regolamenti comunitari numeri 136/66 e 754/67;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato e per il commercio con l'estero;
Decreta:
Art. 1
1. L'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.) oltre ai compiti di intervento per l'attuazione di una organizzazione comune di mercato nel settore dei grassi ad essa affidati con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1966, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 25 ottobre 1966, provvede, per conto dello Stato, secondo le norme del presente decreto, a corrispondere per l'olio di oliva, prodotto nella campagna 1967-68, una integrazione pari alla differenza fra il prezzo indicativo alla produzione ed il prezzo indicativo di mercato stabiliti dalla Comunita' economica europea.
Art. 2
1. L'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 e' corrisposta per gli oli di pressione commestibile o grezzi da raffinare nonche' per gli oli estratti dalla sansa e non raffinati, purche' si tratti di oli prodotti con olive nazionali raccolte nella campagna 1967-68.
2. L'integrazione e' corrisposta:
a) per gli oli di pressione, ai produttori delle olive, singoli od associati, in relazione alla quantita' di olio estratto dalle medesime;
b) per gli oli estratti dalla sansa, ai produttori dell'olio.
Art. 3
1. Per ottenere l'integrazione di cui al precedente art. 1, i produttori delle olive di cui alla lettera a) del precedente art. 2 debbono presentare domanda entro il 31 luglio 1968 all'ispettorato dell'alimentazione della provincia in cui sono state prodotte le olive; indicando:
1) nome, cognome, data, luogo di nascita e domicilio del produttore;
2) la qualifica del produttore (proprietario diretto, conduttore o coltivatore, proprietario concedente a mezzadria o a colonia parziaria o titolare di altro contratto agrario associativo, mezzadro, colono, affittuario, ecc.);
3) l'ubicazione del fondo in cui sono state prodotte le olive (comune, localita', denominazione dell'azienda);
4) la superficie aziendale coltivata ad oliveto ed il numero delle piante di olivo in produzione;
5) la quantita' di olive prodotte;
6) la quantita' di olio di pressione estratto dalle olive;
7) l'oleificio presso cui e' stata effettuata la molitura delle olive.
2. Le domande di cui al comma precedente sono esenti da bollo e debbono essere redatte su appositi moduli posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati provinciali dell'alimentazione e presso gli altri uffici periferici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Esse possono essere presentate agli ispettorati provinciali dell'alimentazione direttamente o per il tramite degli ispettorati provinciali dell'agricoltura o loro uffici agricoli di zona, degli ispettorati ripartimentali delle foreste o loro dipendenze, degli enti di sviluppo degli uffici comunali, delle associazioni di categoria facenti capo ad organizzazioni a carattere nazionale, degli organismi associativi di produttori agricoli, degli enti gestori di ammassi volontari di olio, degli assuntori di servizi contemplati dall'art. 10 della legge 13 maggio 1966, n. 303, di cui l'A.I.M.A. si avvale per l'esecuzione dei propri compiti di organismo di intervento.
3. Nel caso in cui il prodotto sia ripartito fra piu' partecipanti alla impresa agricola ciascun avente diritto puo' presentare separata domanda per la parte di propria spettanza e il pagamento della integrazione sara' disposto a favore di essi secondo le quote di riparto stabilite dalle norme vigenti.
4. Per ottenere l'integrazione di prezzo di cui al precedente art. 1 i produttori di olio di sansa vergine di cui alla lettera b) del precedente art. 2 debbono presentare domanda, entro il 31 agosto 1968, all'ispettorato dell'alimentazione della provincia ove ha sede lo stabilimento di estrazione. Le domande, esenti da bollo, debbono essere redatte su moduli posti a disposizione degli interessati presso gli ispettorati dell'alimentazione. Nelle medesime debbono essere indicati:
a) la quantita' di sansa lavorata;
b) la quantita' di olio prodotto;
c) gli stabilimenti di molitura dai quali e' stata acquistata la sansa.
Art. 4
1. Le commissioni provinciali di cui al successivo articolo 11 stabiliscono, per singole zone, le rese medie di produzione in olive e in olio e indicano i livelli massimi di tali rese conseguibili nelle zone stesse.
2. Tali rese medie dovranno essere determinate entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1234. Esse saranno rese pubbliche attraverso gli albi pretori delle sedi comunali entro 15 giorni dalle definizioni provinciali.
3. Qualora la quantita' del prodotto indicato nelle domande di integrazione di prezzo superi quella corrispondente alle quantita' desumibili dall'applicazione degli indici di resa media stabiliti dalla commissione provinciale, il quantitativo di olio ammissibile all'integrazione e' determinato, sulla base di opportuni controlli, dalla commissione medesima. I provvedimenti conseguenti sono resi pubblici con le modalita' previste al comma precedente.3a
4. Per le domande di integrazione concernenti quantitativi di olio non superiore a quintali 10, la quantita' di olio ammissibile all'integrazione di prezzo e' determinata dagli stessi uffici liquidatori.
5. La disposizione del comma precedente si applica anche alle domande di integrazione concernenti quantitativi superiori a quintali 10, sempre che i quantitativi medesimi non superino di oltre il 10 per cento quelli desumibili dall'applicazione degli indici di resa media.
6. Nelle domande di integrazione di prezzo debbono essere indicati l'oleificio presso cui e' stato ottenuto l'olio cui si riferisce la domanda e le date in cui e' stata effettuata la molitura delle olive.
7. I produttori che abbiano venduto le olive debbono indicare il nome dell'acquirente e le quantita' vendute.2
Art. 5
1. E' fatto obbligo a tutti gli esercenti di stabilimenti di molitura delle olive di tenere un registro di lavorazione, nel quale devono essere annotati giornalmente e per ogni singola partita:
1) la quantita' di olive lavorate;
2) il proprietario delle olive ed il produttore delle medesime; l'olio di pressione prodotto;
3) la sansa ricavata.
2. Nello stesso registro devono essere altresi' annotati: le quantita' di sansa vergine cedute agli stabilimenti di estrazione dell'olio dalla sansa, con l'indicazione dello stabilimento e degli estremi della bolletta di accompagnamento della sansa avviata ai detti stabilimenti.
3. Gli esercenti di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono obbligati a tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono essere annotati:
1) la quantita' di sansa acquistata, con l'indicazione del venditore e degli estremi della bolletta di accompagnamento;
2) la quantita' di sansa passata alla lavorazione;
3) la relativa quantita' di olio ottenuto;
4) gli stabilimenti che provvedono alla rettificazione dell'olio di sansa prodotto.
4. Gli esercenti di stabilimenti di raffinazione dell'olio di oliva lampante e di oli estratti dalla sansa devono tenere un registro di carico e scarico, nel quale devono indicare i movimenti di entrata delle materie prime e di uscita del prodotto finito e dei sottoprodotti della lavorazione.
5. Gli esercenti di stabilimenti di molitura o di stabilimenti di estrazione con solvente di olio dalla sansa vergine di oliva sono tenuti a segnalare ogni dieci giorni, ai competenti ispettorati provinciali dell'alimentazione i dati riassuntivi di lavorazione, quali risulteranno dai registri di cui ai commi precedenti nonche' copia a ricalco delle pagine dei registri medesimi per la parte concernente la decade cui si riferiscono i predetti dati riassuntivi.2
Art. 6
1. Gli ispettorati provinciali dell'alimentazione provvedono ad espletare i servizi necessari ad assicurare la esatta applicazione delle norme del presente decreto, secondo le istruzioni impartite dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo.
2. Il capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione dispone il pagamento dell'integrazione di prezzo spettante agli aventi diritto, con ordinativi su aperture di credito disposte a suo favore dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.4
3. I rendiconti sugli ordini di accreditamento di cui al precedente comma sono resi, con le modalita' indicate all'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, dal capo dell'ispettorato predetto e sono soggetti al controllo successivo della ragioneria regionale dello Stato e della delegazione della Corte dei conti competenti per territorio.4
Art. 7
1. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1234, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N.52
I registri di lavorazione e quelli di carico e scarico, di cui al precedente art. 5, devono essere vidimati e timbrati dagli ispettorati provinciali dell'alimentazione e ritirati a cura degli interessati presso gli ispettorati medesimi.
2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 18 DICEMBRE 1968, N. 1234, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 FEBBRAIO 1969, N.52
Art. 8
1. Per l'attuazione dei compiti previsti dal presente decreto, l'Azienda si avvale degli ispettorati compartimentali e provinciali dell'alimentazione, e puo' essere autorizzata dal Ministro per l'agricoltura e le foreste ad avvalersi anche di altri uffici periferici del Ministero e di enti di sviluppo.
2. Per le esigenze anzidette possono essere comandati, presso l'azienda e gli uffici statali di cui al precedente comma, dipendenti di altre amministrazioni dello Stato nonche' di enti pubblici operanti nel settore dell'agricoltura. L'onere del personale comandato e' assunto dalla azienda.24
3. Qualora ai sensi del primo comma del presente articolo l'Azienda si avvalga, per il raggiungimento delle finalita' di cui al presente decreto, degli enti di sviluppo, nei limiti stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, le somme occorrenti per l'esercizio dei compiti ad esse connessi ivi compresi, nella misura riconosciuta dal Ministero medesimo, gli oneri relativi all'espletamento del servizio, saranno somministrate dall'Azienda tramite gli ispettorati dell'alimentazione a mezzo di aperture di credito disposte a favore dei capi dei detti ispettorati, anche in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.4
4. I capi degli ispettorati, sulle aperture di credito di cui al precedente comma potranno anticipare, sulla base di fabbisogni mensili, le somme occorrenti mediante ordinativi a favore degli enti di sviluppo.4
5. Le somme anticipate con tali ordinativi saranno utilizzate dagli enti di sviluppo ai fini del pagamento agli aventi diritto dell'integrazione di cui all'art. 1 del presente decreto.4
6. Gli enti di sviluppo provvederanno a rendere mensilmente il conto, corredate delle relative quietanze, delle somme anticipate ai sensi del quarto comma del presente articolo, al capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione competente, intestatario dell'apertura di credito.4
7. I capi degli ispettorati provinciali dell'alimentazione renderanno a loro volta il conto trimestrale con le modalita' di cui al terzo comma dell'art. 6.4
8. Gli enti di sviluppo espleteranno le funzioni ad essi affidate secondo le istruzioni impartite dall'Azienda ai sensi del primo comma dell'art. 6. Per l'espletamento di dette funzioni, essi potranno, per singoli territori, attribuire ai propri funzionari il compito di provvedere alla liquidazione ed al pagamento delle integrazioni di prezzo secondo le suddette istruzioni.4
Art. 9
1. Chiunque nelle domande, dichiarazioni o atti equipollenti previsti dagli articoli 3, 4 e 10 del presente decreto, espone scientemente dati e notizie inesatti relativi ai prodotti per i quali il presente decreto prevede integrazioni di prezzo, e' punito, ove il fatto non costituisca piu' grave reato, con la reclusione da un mese a quattro anni e con la multa da lire cinquantamila a lire tre milioni.
2. La stessa pena si applica a chiunque faccia scientemente uso delle denunce, dichiarazioni o atti contenenti i dati o notizie inesatti, di cui al comma precedente, sempre che il fatto non costituisca piu' grave reato.
3. Chiunque per effetto delle false dichiarazioni di cui al primo comma del presente articolo ottiene le integrazioni previste dal presente decreto e' punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa da lire ventiquattromila a lire centoventimila.
4. L'omessa o irregolare tenuta dei registri di cui all'articolo 5 e' punita con l'ammenda da lire cinquantamila a lire duemilioni.
5. L'omessa o ritardata trasmissione dei documenti di cui all'articolo 5 ultimo comma e 7 ultimo comma, e punita con l'ammenda da lire ventimila a lire quattrocentomila.
6. Il gestore di frantoio o dello stabilimento di molitura che si sottrae all'obbligo del rilascio della dichiarazione di produzione di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 4, e' punito con l'ammenda da lire centomila a lire duemilioni.
Art. 10
1. I produttori di olive della campagna 1967-68, per l'olio ricavato dal loro prodotto prima della data di entrata in vigore del presente decreto, debbono far pervenire all'ispettorato provinciale dell'alimentazione, entro 30 giorni da tale data, la domanda di integrazione di prezzo di cui al precedente articolo 3, allegando la dichiarazione di produzione rilasciata dal frantoiano. In mancanza della dichiarazione suddetta dovra' essere indicata nella domanda la data di produzione dell'olio, il frantoio presso il quale e' stata effettuata la molitura, i locali dove L'olio e' custodito e le altre notizie chieste con i moduli di cui all'articolo 3 secondo comma.
2. Per le olive vendute prima dell'entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui agli ultimi due commi dell'art. 4.
3. L'ispettorato provinciale dell'alimentazione provvede al pagamento dell'integrazione dopo avere esperiti gli accertamenti del caso su conforme parere della commissione di cui all'art. 11 del presente decreto.
Art. 10-bis
1. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 10, se il ritiro delle olive da parte dell'acquirente e' avvenuto prima del 22 novembre 1967, il termine di quindici giorni di cui al quarto comma dell'articolo 4 decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Art. 11
1. In ciascuna provincia produttrice di olio di oliva e' istituita, presso l'Ispettorato provinciale dell'alimentazione, una commissione, nominata con decreto prefettizio, costituita:
1) dall'ispettore provinciale dell'agricoltura, che la presiede;
2) dall'ispettore provinciale dell'alimentazione in qualita' di vice presidente;
3) da due funzionari tecnici dell'Ispettorato agrario provinciale e da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'alimentazione;
4) dal direttore della ragioneria provinciale dello Stato;
5) dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro o da un suo rappresentante;
6) dal presidente dell'ente di sviluppo o da un suo rappresentante, limitatamente alle province in cui operi detto ente;
7) da 5 rappresentanti di produttori olivicoli, di cui uno, dove esista, presidente di cooperativa olivicola, scelti dal prefetto su designazione delle organizzazioni di categoria.2
2. Le adunanze della commissione sono valide con lo intervento di sei membri escluso il presidente. La commissione delibera a maggioranza assoluta di voti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.2
3. Le funzioni di segretario sono affidate dal presidente della commissione ad un funzionario appartenente ai ruoli delle carriere direttive o di concetto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
4. La commissione ha i seguenti compiti:
a) esprimere parere in ordine alla organizzazione dei servizi preordinati dall'ispettore provinciale dell'alimentazione per l'espletamento dei compiti ad esso demandati dal presente decreto, suggerendo le eventuali modifiche ed integrazioni;
b) esprimere parere sulla concessione delle integrazioni di prezzo, a norma dell'art. 10 del presente decreto e determinare i quantitativi di olio ammissibili all'integrazione ai sensi del penultimo comma del precedente art. 4;
c) prendere cognizione, decadalmente, ai provvedimenti adottati dall'ispettorato provinciale dell'alimentazione in attuazione del presente decreto, ed in particolare delle concessioni disposte e dei pagamenti ordinati, prescrivendo, ove lo ritenga necessario, opportuni accertamenti anche mediante organi di polizia, allo scopo di prevenire e perseguire eventuali abusi ed illeciti;
d) suggerire provvedimenti e misure per prevenire il ripetersi di illeciti e di abusi che vengano, comunque, rilevati nel corso della gestione;
e) esprimere parere su ogni questione che venga ad essa sottoposta dal capo dell'ispettorato provinciale dell'alimentazione;
f) riferire decadalmente al Ministro per l'agricoltura e le foreste sull'attuazione del presente decreto nella provincia, precisando le concessioni di integrazione di prezzo concesse a norma del presente decreto, dei pagamenti ordinati con riferimento ad esse, degli inconvenienti verificatisi nel corso della gestione e dei rimedi suggeriti ed adottati per rimuoverli, degli abusi e degli illeciti eventualmente rilevati e delle iniziative assunte per perseguirli e per prevenirne il ripetersi.
g) stabilire per singole zone la resa media in olive e la resa media in olio, per periodi di lavorazione.2
5. Ai componenti della commissione competono i gettoni di presenza ed il trattamento di missione ed a tal fine i componenti non aventi rapporto d'impiego con l'Amministrazione dello Stato sono equiparati ai funzionari con la qualifica di direttore di divisione. Le spese della commissione sono a carico della gestione.
6. Nelle province nelle quali la produzione dell'olio di oliva ha importanza trascurabile il Ministro per l'agricoltura e le foreste attribuisce al capo dell'ispettorato provinciale della agricoltura i compiti della commissione di cui al primo comma del presente articolo.