Sez. 2, Sentenza n. 1085 del 21/03/1977 (Rv. 384716 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA SENZA PRECISAZIONE DELLO AMMONTARE - PRESUNZIONE DI VALORE PARI ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 571 DEL 1966 - ORIGINARIA INCOMPETENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER VALORE - SOMME DI DENARO E BENI MOBILI - DOMANDA SENZA PRECISAZIONE DELLO AMMONTARE - PRESUNZIONE DI VALORE PARI ALLA COMPETENZA DEL GIUDICE ADITO - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N 571 DEL 1966 - ORIGINARIA INCOMPETENZA - IRRILEVANZA - CONDIZIONI.*
Il principio in base al quale la domanda relativa a somma di denaro, senza precisazione del suo ammontare, si presume di valore pari al massimo della Competenza del giudice adito (art 14 primo comma cod proc civ), va applicato con riferimento ai limiti di Competenza vigenti al momento della proposizione della domanda medesima. Pertanto, nel procedimento davanti al pretore, promosso prima dell'entrata in vigore della legge che ha elevato da lire duecentocinquantamila a lire settecentocinquantamila il limite della sua Competenza (legge 25 luglio 1966 n 571), l'originaria incompetenza, determinata dal cumulo di quella domanda con altra relativa a diritti reali immobiliari, viene meno per effetto del sopraggiungere della citata legge, ove la seconda domanda, sommata a lire duecentocinquantamila, valore presunto della prima, non porti a superare il nuovo limite di lire settecentocinquantamila. (V 1287/71, mass n 351471).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 8 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 15, Legge 25/07/1966 num. 571
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)