Sez. 1, Sentenza n. 3472 del 04/08/1977 (Rv. 387041 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE CON PAGAMENTO DEL PREZZO DIFFERITO - CREDITO RELATIVO - INTERESSI - PRODUZIONE - CONDIZIONI.*
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUI REDDITI DI RICCHEZZA MOBILE (RM) - OGGETTO DELL'IMPOSTA - PRESUPPOSTO - IN GENERE - COMPRAVENDITA IMMOBILIARE CON PAGAMENTO DEL PREZZO DIFFERITO - CREDITO RELATIVO - INTERESSI - PRODUZIONE - CONDIZIONI.*
Al fine dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile di categoria a), ai sensi degli artt 85 ed 86 del DPR 29 gennaio 1958 n 645, il credito derivante da una compravendita immobiliare, a seguito della fissazione di un termine per il pagamento del prezzo, puo essere ritenuto produttivo di interessi solo se risulti un'inequivoca volonta delle parti diretta a considerare il credito come fruttifero, ovvero venga dimostrato che quel termine si ricolleghi ad un contratto di mutuo, od altra analoga operazione di finanziamento.*
Riferimenti normativi: DPR 29/01/1958 num. 645 art. 85 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 86
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)