Sez. 1, Ordinanza n. 322 del 06/02/1979 Cc. (dep. 24/03/1979) Rv. 141575 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA ALLA SEMILIBERTA - CONDIZIONI - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - AMMISSIONE FACOLTATIVA ALLA SEMILIBERTA - CONDIZIONI - ELEMENTI DI VALUTAZIONE.*
Al di fuori delle ipotesi di ammissione obbligatoria e di quella facoltativa per condannati a pena detentiva non superiore a mesi sei, il regime di semiliberta puo essere disposto soltanto dopo la espiazione di almeno la meta della pena, in relazione ai progressi compiuti dal condannato nel corso del trattamento penitenziario, i quali consentano di formulare un giudizio prognostico positivo sul graduale reinserimento del soggetto e, pertanto, sono necessari, quali presupposti per la concessione del beneficio, concreti elementi di miglioramento della personalita del condannato, da desumersi dalla osservazione che deve essere effettuata nel corso di tutta la esecuzione.*
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 13 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 50 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)