Sez. 2, Sentenza n. 7844 del 22/12/1986 (Rv. 449792 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - COSIDDETTA "SOLETTA DI BALCONE" IN CEMENTO ARMATO - COSTRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO AL RISPETTO DELLE DISTANZE EX ART. 873 COD. CIV. - SUSSISTENZA - DIVERSITÀ DI ALTEZZA DELLE SOLETTE - IRRILEVANZA.*
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - COSTRUZIONI - IN GENERE - COSIDDETTA "SOLETTA DI BALCONE" IN CEMENTO ARMATO - COSTRUZIONE - CONFIGURABILITÀ - DIRITTO AL RISPETTO DELLE DISTANZE EX ART. 873 COD. CIV. - SUSSISTENZA - DIVERSITÀ DI ALTEZZA DELLE SOLETTE - IRRILEVANZA.*
La cosiddetta "soletta di balcone" di cemento armato costituisce costruzione e rientra tra gli sporti, onde soggiace alla disciplina delle distanze fra costruzioni sub art. 873 cod. civ. senza che possa rilevare la differente altezza delle stesse poiché anche in tale ipotesi sussiste l'esigenza di impedire dannose e pericolose intercapedini in relazione alla sopraelevabilità della costruzione più bassa. (Conf 1058/86, mass n 444560).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)