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Disciplina della professione di raccomandatario marittimo

Testo vigente

Art. 6

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle localita' ove abbia sede una direzione marittima e' istituito un elenco dei raccomandatari, nel quale sono iscritti coloro che sono abilitati a svolgere le attivita' di cui all'articolo 2 in una localita' compresa nella circoscrizione della rispettiva direzione marittima.

2. Ove se ne ravvisi l'utilita' possono essere istituiti con decreto del Ministro per la marina mercantile, ulteriori elenchi presso camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale abbia sede un compartimento marittimo.

3. Se il raccomandatario e' legale rappresentante amministratore o institore di una impresa, deve essere indicato nell'elenco oltre al suo nome, quello dell'impresa stessa.

Art. 7

1. Presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui al precedente articolo 6 e' costituita, con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, una commissione presieduta da un magistrato scelto tra i membri di una terna indicata dal consiglio giudiziario competente e composta da:

  1. 1) il direttore marittimo od un suo delegato, ovvero, nel caso di cui al secondo comma dell'articolo 6, il capo del compartimento od un suo delegato;

  2. 2) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura delle localita' dove ha sede la commissione;

  3. 3) due rappresentanti dei raccomandatari marittimi scelti su designazione delle associazioni di categoria;

  4. 4) due rappresentanti sindacali dei lavoratori del mare designati dalle associazioni sindacali piu' rappresentative;

  5. 5) due rappresentanti degli armatori designati dalle rispettive associazioni.

2. Svolge le mansioni di segretario un funzionario della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 8

1. La commissione di cui al precedente art. 7:

  1. a) provvede in merito alle domande di iscrizione, trasferimento o cancellazione dall'elenco. Sulle domande di iscrizione acquisisce il parere delle organizzazioni sindacali dei lavoratori marittimi maggiormente rappresentative, competenti per territorio, nonche' delle associazioni di categoria degli armatori;

  2. b) promuove la cancellazione dall'elenco qualora constati che sia venuto a mancare all'iscritto uno dei requisiti richiesti per l'iscrizione;

  3. c) determina, a seconda dell'importanza della localita', la misura della cauzione da versarsi per l'iscrizione nell'elenco;

  4. d) provvede alla pubblicazione ed alla affissione dell'elenco presso le capitanerie di porto, gli uffici di circondario marittimo e le camere di commercio compresi nella circoscrizione della direzione o del compartimento marittimo competenti;

  5. e) applica le sanzioni disciplinari a carico degli iscritti;

  6. f) provvede all'esame di cui all'articolo 9, lettera g), integrata, nella sua composizione, dai docenti di cui all'ultimo comma dell'articolo 10.

2. Di ogni decisione della commissione sara' data comunicazione alle camere di commercio e alle autorita' marittime competenti per territorio.

Art. 9

1. Chiunque intenda svolgere l'attivita' di raccomandatario marittimo deve presentare alla commissione di cui all'articolo 7 domanda di iscrizione nell'elenco.

2. Gli aspiranti all'iscrizione nell'elenco devono:

  1. a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  2. b) avere conseguito il diploma di scuola media superiore;

  3. c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  4. d) non avere subito condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio e contro il patrimonio, per contrabbando oppure per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commini la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, ovvero per reati in materia valutaria per i quali la legge commini la pena della reclusione;

  5. e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59;

  6. f) avere svolto almeno due anni di tirocinio professionale;

  7. g) sostenere un esame orale davanti alla commissione di cui all'articolo 7. Tale esame tende ad accertare la conoscenza degli usuali documenti del commercio marittimo, delle cognizioni giuridiche attinenti all'esercizio della professione nonche' della lingua inglese.

Art. 10

1. L'esame di cui alla lettera g) del precedente articolo 9 ha luogo presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui elenco di raccomandatari si chiede l'iscrizione.

2. Le materie e le modalita' di esecuzione dell'esame vengono stabilite con decreto del Ministro per la marina mercantile.

3. Con lo stesso decreto vengono nominati, per integrare la commissione prevista dall'articolo 7, un professore universitario (di ruolo o incaricato) di materie giuridiche nonche' un professore di lingua inglese.

Art. 11

1. Ottenuto il giudizio favorevole della commissione d'esame, il richiedente dovra', entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, versare la cauzione di cui all'articolo 8, lettera c).

2. Trascorso tale termine senza che la cauzione sia stata versata, il richiedente decade dal diritto all'iscrizione negli elenchi dei raccomandatari. La decadenza e' dichiarata dalla commissione prevista dall'articolo 7.

Art. 12

1. L'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari marittimi presso una camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e' consentita anche a cittadini di Paesi membri della Comunita' economica europea, che siano in possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge, abbiano conoscenza della lingua italiana e superino l'esame di cui all'articolo 9, lettera g).

2. All'atto dell'iscrizione nell'elenco dei raccomandatari i soggetti di cui al primo comma dovranno versare la cauzione prevista dall'articolo 8, lettera c).

Art. 13

1. Il raccomandatario marittimo che viola il segreto professionale o che si rende colpevole di abusi o mancanze nell'esercizio della sua professione o comunque di fatti non conformi alla dignita' e al decoro professionale e' sottoposto a procedimento disciplinare.

2. Le sanzioni disciplinari che la commissione di cui all'articolo 7 puo' infliggere, presa visione degli atti e dei documenti, assunte le informazioni del caso e sentito l'interessato, sono le seguenti:

  1. a) richiamo verbale;

  2. b) ammonimento scritto;

  3. c) censura pubblica;

  4. d) sospensione a tempo determinato non superiore a sei mesi;

  5. e) radiazione dall'elenco con incameramento della cauzione.

3. Per il mancato rispetto delle tariffe previste dall'articolo 16 nonche' delle norme previste dall'articolo 3 la commissione commina la sospensione a tempo determinato, non superiore a sei mesi. In caso di recidiva viene pronunciata la radiazione dall'elenco.

4. La radiazione e' inoltre pronunciata contro il raccomandatario marittimo che sia stato condannato per uno dei delitti indicati nell'articolo 9, lettera d), oppure che abbia, con la sua condotta, compromesso gravemente la propria reputazione e la dignita' della professione.

5. Le sanzioni di cui al precedente secondo comma, tranne quelle di cui alle lettere a) e b), sono comunicate, qualora siano divenute definitive, alle autorita' marittime competenti e pubblicate nell'albo della camera di commercio e nel Foglio degli annunci legali della provincia nella quale l'iscritto svolge la sua attivita'.

Art. 16

1. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy, su proposta delle associazioni nazionali delle agenzie raccomandatarie marittime e degli armatori maggiormente rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti i parametri tariffari minimi e massimi dei compensi percepiti per le attivita' di raccomandazione marittima, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro institori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe.

Art. 17

1. Attraverso apposita convenzione da disciplinarsi con regolamento emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la marina mercantile e per il tesoro, si provvedera' ad inserire i raccomandatari marittimi nel sistema della previdenza marinara.

Art. 18

1. La cessazione dall'esercizio professionale accertata dalla commissione di cui all'articolo 7, comporta la cancellazione di ufficio dall'elenco dei raccomandatari.

2. Il fallimento dell'iscritto nell'elenco determina la radiazione dall'elenco stesso. Tuttavia, quando il raccomandatario marittimo sia stato autorizzato all'esercizio provvisorio, la radiazione e' sospesa fino al termine dell'esercizio stesso.

3. Si procede alla reiscrizione nell'elenco se il fallito sia stato riabilitato, con sentenza passata in giudicato, per i casi previsti dall'articolo 143 numeri 1 e 2 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 19

1. Chiunque eserciti abusivamente l'attivita' di raccomandatario marittimo e' punito ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 20

1. La vigilanza sull'esercizio della professione di raccomandatario marittimo e' affidata al Ministero della marina mercantile.

Art. 21

1. Gli oneri per il funzionamento della commissione prevista dall'articolo 7 della presente legge graveranno sul bilancio della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della localita' ove ha sede la commissione stessa.

2. All'onere per il funzionamento della commissione di cui all'articolo 14, valutato in L. 1.000.000 per l'anno finanziario 1977, si provvede con i normali stanziamenti del capitolo 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per detto esercizio e del corrispondente capitolo degli esercizi successivi.

Art. 22

1. Hanno diritto ad ottenere l'iscrizione negli elenchi di cui al precedente articolo 6 i titolari delle imprese individuali ed i legali rappresentanti delle societa' che, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte negli elenchi di cui all'articolo 2 della legge 29 aprile 1940, n. 496, nonche' gli institori di dette imprese o societa' la cui procura sia stata depositata prima dell'entrata in vigore della presente legge, sempreche' siano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 9, lettere a), c), d) ed e).

2. La domanda per l'iscrizione deve essere presentata alla commissione di cui all'articolo 7 entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.

3. Fino alla pronuncia della commissione restano abilitati all'esercizio della loro attivita' i soggetti di cui al primo comma del presente articolo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 aprile 1977
LEONE
ANDREOTTI - RUFFINI - BONIFACIO
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Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO