Sez. L, Sentenza n. 2894 del 24/04/1986 (Rv. 445923 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - BASE DI CALCOLO DEI COSIDDETTI ISTITUTI RETRIBUTORI INDIRETTI - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INESISTENZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - IN GENERE - BASE DI CALCOLO DEI COSIDDETTI ISTITUTI RETRIBUTORI INDIRETTI - PRINCIPIO DELL'ONNICOMPRENSIVITÀ DELLA RETRIBUZIONE - INESISTENZA.*
In tema di Determinazione della base di calcolo dei cosiddetti istituti retributivi indiretta, non esiste nel nostro ordinamento giuridico il principio dell'onnicomprensività della retribuzione, la cui composizione è invece affidata esclusivamente al potere contrattuale delle parti, indipendentemente dal carattere continuativo dei singoli emolumenti, il quale invece diventa rilevante ai fini suddetti ove si via in proposito un'esplicita disposizione di legge, come nel caso dell'art. 2121 cod. civ. per la Determinazione della base di calcolo dell'indennità di preavviso e di anzianità. (nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto che il compenso per il lavoro straordinario giornaliero prestato in maniera fissa e continuativa rientrasse nella base di calcolo del trattamento economico per ferie, mensilità aggiuntive, festività e riposi compensativi sulla base dell'erroneo rilievo che la norma contrattuale - pur non inserendo il compenso per lavoro straordinario tra le voci della retribuzione normale - escludeva espressamente solo gli emolumenti corrisposti in modo saltuario o variabile). (V 1081/84, mass n 433237; (V 1075/84, mass n 433232).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2094, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)