Sez. 2, Sentenza n. 13204 del 26/11/1999 (Rv. 531537 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO) | Opposizione a decreto ingiuntivo - Domanda riconvenzionale proposta dall'opponente - Dichiarazione di incompetenza per valore del giudice adito - Remissione dell'intera causa al giudice superiore - Regolamento di competenza proposto da detto giudice - Ammissibilità.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - CONFLITTO (REGOLAMENTO D'UFFICIO)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora a seguito della domanda riconvenzionale dell'opponente il Giudice adito abbia dichiarato la propria incompetenza per valore e rimesso l'intera causa al giudice superiore, questi può richiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 cod. proc. civ., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del giudice primieramente adito comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 45 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)