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Sez. L - , Sentenza n. 11412 del 11/05/2018 (Rv. 648872 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Preposto ad una filiale di un istituto di credito - Regole aziendali - Onere di conoscenza - Sussistenza.
Stato
decisa il 2018-05-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/648872-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE

In tema di licenziamento disciplinare, per il soggetto preposto ad una filiale di un istituto di credito le regole dell'organizzazione aziendale equivalgono, quanto all'onere del lavoratore di conoscerle, alle norme della comune prudenza ed a quelle del codice penale sicché, ai fini della legittimità del provvedimento espulsivo, non ne è necessaria l'indicazione nel codice disciplinare, così come è sufficiente la previa contestazione dei fatti che implichino la loro violazione, anche in difetto di una specificazione delle norme violate.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2014, Cod. Civ. art. 2015, Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 17/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)