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Sez. 1, Sentenza n. 1791 del 09/06/1972 (Rv. 358766 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - ORDINE DEI PRIVILEGI SUI MOBILI - MODIFICAZIONE EX LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICABILITA - LIMITI - ESECUTIVITA DEL PIANO DI RIPARTO - MANCATO SODDISFACIMENTO DELL'INPS - REVOCA DEL PIANO DI RIPARTO - REDISTRIBUZIONE DELLE SOMME - PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/358766-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - RIPARTIZIONE DELL'ATTIVO - ORDINE DI DISTRIBUZIONE - CREDITORI PRIVILEGIATI - PROGETTO DI RIPARTIZIONE - ORDINE DEI PRIVILEGI SUI MOBILI - MODIFICAZIONE EX LEGGE N 153 DEL 1969 - APPLICABILITA - LIMITI - ESECUTIVITA DEL PIANO DI RIPARTO - MANCATO SODDISFACIMENTO DELL'INPS - REVOCA DEL PIANO DI RIPARTO - REDISTRIBUZIONE DELLE SOMME - PRECLUSIONE.*

L'applicabilita dell'art 66 della legge 30 aprile 1969, n 153, che ha modificato l'ordine dei privilegi stabilito dell'art 2778 cod civ, alle procedure fallimentari in corso, trova un limite invalicabile nel rispetto delle situazioni processuali divenute definitive prima dell' entrata in vigore della legge stessa. Pertanto, divenuto esecutivo il piano di riparto parziale che ha distribuito la somma ricavata ai creditori assistiti, ai sensi del citato art 2778 all'epoca vigente, da privilegio di grado poziore rispetto a quello dell'INPS, questo, ove sia stato lasciato del tutto incapiente dal progetto di riparto finale, che prevede la distribuzione dell'intero residuo ai dipendenti del fallito, non puo chiedere la revoca del piano di riparto parziale, la restituzione delle somme riscosse in base ad esso e la loro redistribuzione sulla base di un nuovo piano di riparto finale che rispetti il nuovo ordine dei privilegi, piu favorevole allo istituto, introdotto dalla suddetta legge.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 110, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 110, Legge Falliment. art. 23 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 23 CORTE COST., Legge Falliment. art. 26 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 26 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2778 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 66 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)