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Sez. 3, Sentenza n. 4169 del 23/06/1986 (Rv. 446955 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - IRRILEVANZA - PROCEDIMENTI DI URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE DI DETTA COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1986-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/446955-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA DELLE SEZIONI - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - SOPRAVVENIENZA DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - IRRILEVANZA - PROCEDIMENTI DI URGENZA EX ART. 700 COD. PROC. CIV. - ESTENSIONE - DETERMINAZIONE DI DETTA COMPETENZA - CONDIZIONI - LIMITI.*

Anche a seguito della legge 3 maggio 1982 n. 203, restano attribuite alla Competenza delle Sezioni specializzate agrarie le controversie concernenti l'affitto dei fondi rustici, la proroga legale dei contratti associativi nonché la risoluzione dei rapporti agrari e il conseguente rilascio dei fondi. Tale Competenza, che a norma dello art. 26 della legge 11 febbraio 1971 n. 11, si estende ai provvedimenti cautelari di cui al capo III, titolo i del libro IV del codice di procedura civile, relativi a controversie di Competenza delle stesse Sezioni, fra i quali provvedimenti rientra quello di urgenza previsto nell'art. 700 cod. proc. civ., si determina per il solo fatto che sia stato eccepito, in Sede ordinaria, il diritto alla continuazione del rapporto agrario in virtù delle leggi speciali in materia, a meno che risulti "prima facile" manifesto che il rapporto esula dal genere di quelli sopra indicati e, pertanto, che la eccezione d'incompetenza è stata formulata a scopo meramente dilatorio. (V 5413/84, mass n 437111; (V 3457/74, mass n 371972).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 700 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST., Legge 03/05/1982 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)