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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 327 del 1993

Decisione
decisa il 1993-07-07, depositata il 1993-07-21
ECLI
ECLI:IT:COST:1993:327
Massime
3

Massime (3)

Massima n. 19694

  • Regione puglia
  • Edilizia residenziale pubblica
  • Assegnazione di alloggio
  • Provvedimento di decadenza
  • Attribuzione delle relative controversie al pretore del luogo in cui è sito l'alloggio
  • Previsione con legge regionale
  • Questione avente ad oggetto norma già dichiarata incostituzionale
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
Manifesta inammissibilità della questione, in quanto avente ad oggetto norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 210/1993.

Norme impugnate

  • art. 19, comma 7, legge regionale Puglia 20 dicembre 1984, n. 54

Parametri

Massima n. 19695

  • Regione puglia
  • Edilizia residenziale pubblica
  • Assegnazione di alloggio
  • Provvedimento di decadenza
  • Attribuzione al sindaco della competenza ad adottarlo
  • Asserita violazione della norma statale che affida ai comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione degli alloggi
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La norma regionale che attribuisce al sindaco (anziché al consiglio comunale) la competenza ad emettere il provvedimento di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, non invade alcuna competenza statale né contrasta con l'art. 117 Cost., dal momento che - al di fuori della formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni, riservata allo Stato dall'art. 88, n. 13, d.P.R. n. 616 del 1977 - spetta alla legislazione regionale disciplinare le funzioni amministrative in materia di edilizia residenziale pubblica, pur se devolute ai comuni ai sensi dell'art. 118, comma primo, Cost.. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 19, comma primo, prima parte, L. Reg. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54, in riferimento all'art. 117 Cost. ed in relazione all'art. 95, d.P.R. n. 616 del 1977). - S. nn. 594/1990, 1115/1988, 727/1988.

Norme impugnate

  • art. 19, comma 1, legge regionale Puglia 20 dicembre 1984, n. 54

Parametri

Massima n. 19696

  • Regione puglia
  • Edilizia residenziale pubblica
  • Assegnazione di alloggio
  • Cause di decadenza
  • Difetto di stabile occupazione dell'alloggio da parte dell'assegnatario
  • Previsione contenuta in legge regionale
  • Asserita invasione della competenza legislativa statale
  • Esclusione
  • Manifesta infondatezza della questione.
Leggi la massima
La norma regionale che prevede la decadenza dall'assegnazione nel caso in cui l'alloggio non sia stabilmente abitato dall'assegnatario, non viola l'art. 117 Cost., giacché si uniforma alla disciplina statale sui criteri generali per le assegnazioni di edilizia residenziale, la quale prevede identica fattispecie come causa di decadenza. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità dell'art. 19, comma primo, lett. b), L. Reg. Puglia 20 dicembre 1984 n. 54).

Norme impugnate

  • art. 19, comma 1, lett. b) legge regionale Puglia 20 dicembre 1984, n. 54

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, commi 1, prima parte, lett. b), e 7 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), promosso con ordinanza emessa il 16 dicembre 1992 dal Pretore di Lecce - Sezione distaccata di Campi Salentina nel procedimento civile vertente tra Marzo Cosimo ed altri ed il Comune di Squinzano ed altri, iscritta al n. 24 del registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5, prima serie speciale dell'anno 1993; Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;
punto 1
Ritenuto che, nel corso di un giudizio di opposizione avverso il provvedimento con cui il sindaco di un comune aveva pronunziato la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia popolare, per carenza del requisito di stabile occupazione dell'immobile da parte degli assegnatari, il Pretore di Lecce, Sezione distaccata di Campi Salentino, con ordinanza del 16 dicembre 1992, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), che, disponendo in tema di "decadenza" dall'assegnazione: a) al comma 7 affida al Pretore del luogo nel cui mandamento è situato l'alloggio le relative controversie, così legiferando in materia processuale, riservata dall'art. 108 della Costituzione al legislatore statale; b) al comma 1, prima parte, attribuisce al sindaco la competenza ad emettere il provvedimento di decadenza, in violazione dell'art. 117 della Costituzione e della norma interposta, rappresentata dall'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che, devolvendo ai Comuni le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ha inteso affidare i relativi provvedimenti (tra i quali quelli di decadenza, annullamento e revoca, di cui agli artt. 11, 16 e 17 del d.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035) al consiglio comunale e non all'organo monocratico del comune; c) al comma 1, lett. b) configura un'ipotesi di "decadenza" - nel caso in cui, come nella specie, l'assegnatario "non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato" - non prevista nella normativa statale richiamata, così violando l'art. 117 della Costituzione; che non si sono costituite le parti, né ha spiegato intervento il Presidente della Giunta regionale;
punto 2
Considerato che la questione sub a) è manifestamente inammissibile, avendo già la Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7 dell'art. 19 denunciato (sentenza n. 210 del 1993); che, quanto alla questione sub b), va rilevato che l'edilizia residenziale pubblica è materia di competenza regionale (sentt. nn. 594 del 1990 e 727 del 1988), per la quale l'art. 88 n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977 ha riservato allo Stato soltanto funzioni programmatorie nonché, per quel che ora interessa, la "determinazione dei criteri per le assegnazioni di alloggi e per la fissazione dei canoni", ed il successivo art. 95 ha attribuito ai comuni, ai sensi dell'art. 118, primo comma, della Costituzione, le funzioni amministrative concernenti le assegnazioni di tali alloggi, in quanto di interesse esclusivamente locale; che, pertanto, al di fuori della formulazione dei criteri generali da osservare nelle assegnazioni, è di spettanza delle Regioni la potestà legislativa nella materia e quindi la disciplina attinente alle funzioni amministrative, non potendosi ammettere che con la devoluzione di determinati compiti agli enti locali il d.P.R. n. 616 del 1977 cit. abbia riservato allo Stato la relativa competenza legislativa (sentenza n. 1115 del 1988); che, nella specie, la norma regionale impugnata, nel precisare quale tra gli organi comunali debba esercitare le specifiche funzioni amministrative, non invade alcuna competenza dello Stato né contrasta con l'art. 117 della Costituzione, ma anzi, indicando l'organo monocratico (il sindaco), si uniforma alla legislazione statale precedente (d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035 cit.) che aveva affidato tali attribuzioni al presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari e quindi sempre ad un organo monocratico; che, per quanto concerne la questione sub c), una volta riconosciuta la potestà legislativa della regione nella materia, non può ritenersi in contrasto con l'art. 117 della Costituzione la norma regionale impugnata che, disciplinando tra le ipotesi di decadenza il difetto di stabile abitazione nell'alloggio, da parte dell'assegnatario, si è uniformata alla disciplina statale - integrata dalla deliberazione del CIPE del 19 novembre 1981, adottata ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge n. 457 del 1978 - la quale, nel fissare appunto "criteri generali", ha previsto, tra l'altro, identica fattispecie come causa di decadenza dall'assegnazione (sent. n. 727 del 1988 cit.);
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 7, della legge della Regione Puglia 20 dicembre 1984, n. 54 (Norme per l'assegnazione e la determinazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), sollevata, in riferimento all'art. 108 della Costituzione, dal Pretore di Lecce, sezione distaccata di Campi Salentino, con l'ordinanza indicata in epigrafe; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, prima parte, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione ed in relazione all'art. 95 del d.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza; Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, comma 1, lett. b, della citata legge regionale, sollevata, in riferimento all'art. 117 della Costituzione, dal Pretore di Lecce con la stessa ordinanza. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 1993. Il Presidente: CASAVOLA Il redattore: CAIANIELLO Il cancelliere: DI PAOLA Depositata in cancelleria il 21 luglio 1993. Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

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