Sez. 3, Sentenza n. 137 del 26/10/1972 Ud. (dep. 13/01/1973) Rv. 122921 - 01
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - SCARICO DI RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO DI PERICOLO - IMMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE PER LA FAUNA ITTICA - REATO DI DANNO.*
PESCA - IN GENERE - ACQUE PUBBLICHE - SCARICO DI RIFIUTI SENZA AUTORIZZAZIONE - REATO DI PERICOLO - IMMISSIONE DI SOSTANZE NOCIVE PER LA FAUNA ITTICA - REATO DI DANNO.*
Per la sussistenza della contravvenzione di cui all'art 9 RD 8 ottobre 1931, n 1604, di scarico di rifiuti di stabilimenti industriali in acque pubbliche senza l'autorizzazione, non ha alcuna Rilevanza la prova dell'effettivo danno alle risorse biologiche delle acque; trattasi, infatti, di reato di pericolo, a differenza della contravvenzione di cui all'art 6 stesso regio decreto che richiede la prova dell'idoneita delle sostanze immesse nelle acque ad intorpidire, stordire od uccidere i pesci.*
Riferimenti normativi: Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 9, Legge 08/10/1931 num. 1604 art. 6
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)