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Sez. 2, Sentenza n. 1948 del 29/03/1982 (Rv. 419801 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - AMPLIAMENTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - IDONEITÀ DI ALTRO ACCESSO - ECCEZIONE RELATIVA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/419801-01

SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - PASSAGGIO COATTIVO - DETERMINAZIONE DEL PASSO - AMPLIAMENTO - CONDIZIONI - VALUTAZIONE COMPARATIVA - IDONEITÀ DI ALTRO ACCESSO - ECCEZIONE RELATIVA DEL PROPRIETARIO DEL FONDO SERVENTE - AMMISSIBILITÀ.*

Ai sensi dell'art. 1051 cod. civ., due sono le condizioni essenziali per l'ampliamento coattivo del passaggio sul fondo altrui: a) la rispondenza dell'ampliamento invocato all'uso conveniente del fondo dominante, nella destinazione preesistente od in quella nuova che il proprietario dimostri di voler attuare; b) la realizzabilità di detto ampliamento nei limiti dei criteri fissati dal secondo comma dell'art. 1051 citato. Tale ultimo estremo implica una valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati e legittima il proprietario convenuto ad eccepire la idoneità di altro accesso (in altro sito o in altro fondo), ove questo realizzi la via più breve ed idonea e sia meno dannoso dello ampliamento richiesto. (V 3040/80, mass n 406806; (V 3525/78, mass n 393017).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1051

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)