Sez. L, Sentenza n. 5217 del 13/06/1987 (Rv. 453811 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - SPECIFICITÀ - MERO RINVIO AD ATTI DIFENSIVI DEL PREGRESSO GIUDIZIO DI MERITO -- MANCATA INDICAZIONE DEL CONTENUTO - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE - SPECIFICITÀ - MERO RINVIO AD ATTI DIFENSIVI DEL PREGRESSO GIUDIZIO DI MERITO -- MANCATA INDICAZIONE DEL CONTENUTO - INAMMISSIBILITÀ.*
Con riguardo al giudizio di legittimità, l'Onere dell'indicazione specifica dei motivi, imposto, dall'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. indipendentemente dal tipo di errore (in procedendo od in judicando) denunciato con il ricorso per Cassazione, non può essere assolto per relationem mediante il mero rinvio ad Atti difensivi del pregresso giudizio di merito, senza indicarne - nemmeno sommariamente - il contenuto, atteso che il ricorso deve consentire l'autonoma individuazione delle questioni da risolvere. È pertanto inammissibile il ricorso con cui il ricorrente lamenti il vizio di motivazione della sentenza impugnata per aver omesso di considerare un elemento istruttorio asseritamente importante, limitandosi a rinviare per la sua individuazione agli Atti del pregresso giudizio d'appello. (V 2992/84, mass n 435033).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1 n. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)