Sez. 2, Sentenza n. 1140 del 22/02/1979 (Rv. 397344 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - CONTRATTO DI SUBAPPALTO - CLAUSOLA "FORO COMPETENTE QUELLO DEL COMMITTENTE" - INDICAZIONE NON ESCLUSIVA - CONFIGURABILITA.*
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - ACCORDO DELLE PARTI E FORMA DELL'ACCORDO - CONTRATTO DI SUBAPPALTO - CLAUSOLA "FORO COMPETENTE QUELLO DEL COMMITTENTE" - INDICAZIONE NON ESCLUSIVA - CONFIGURABILITA.*
La clausola di un contratto di subappalto con la quale i contraenti si siano limitati testualmente a stabilire:"foro competente quello del committente", deve essere interpretata, per la sua indeterminatezza e per la Mancanza di qualsiasi riferimento all'esclusivita di tale indicazione, come volta a introdurre la Competenza del foro del committente accanto, e non al posto, dei fori generali concorrenti, di cui agli artt 18, 19 e 20 cod proc civ. (Conf 2056/77, mass n 385775).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 19 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 20 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 29 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)