Sez. U, Sentenza n. 3185 del 03/07/1989 (Rv. 463282 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - RAPPORTO CON MEDICO PRIVATO IN REGIME DI PARASUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ E DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - RAPPORTO CON MEDICO PROPOSTO A STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DI TIPO IMPRENDITORIALE - CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - A RAPPORTO CONVENZIONALE - IN GENERE - RAPPORTO CON MEDICO PRIVATO IN REGIME DI PARASUBORDINAZIONE - CONFIGURABILITÀ E DEVOLUZIONE DELLE RELATIVE CONTROVERSIE AL GIUDICE ORDINARIO - CONDIZIONI - RAPPORTO CON MEDICO PROPOSTO A STRUTTURA SANITARIA PRIVATA DI TIPO IMPRENDITORIALE - CONCESSIONE DI PUBBLICO SERVIZIO - CONFIGURABILITÀ - CONTROVERSIE RELATIVE - DEVOLUZIONE AL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
Qualora l'unità sanitaria locale si avvalga, per le proprie finalità istituzionali, dell'apporto di medico privato, il relativo rapporto ha natura di prestazione d'opera professionale, ancorché con i connotati della cosiddetta parasubordinazione, e resta di conseguenza devoluto alla cognizione del giudice ordinario, ove detto medico operi in regime di convenzionamento, secondo la previsione dell'art. 48 della legge 23 dicembre 1978 n. 833, con prestazioni personali prevalenti rispetto all'impiego di macchinari od altri strumenti, ovvero al lavoro svolto da dipendenti, mentre integra una concessione di pubblico servizio, con la conseguenziale giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie che non attengano ad indennità, canoni od altri corrispettivi (art. 5 della legge 6 dicembre 1971 n. 1034), ove l'impiego di mezzi strumentali o di lavoro dipendente prevalga sulla attività personale, sicché il rapporto stesso insorga direttamente con una struttura sanitaria privata di tipo imprenditoriale, ai sensi dell'art. 44 della citata legge. (V 2257/88, mass n 458067; (V 1869/87, mass n 451197).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2222, Cod. Civ. art. 2230, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 5, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 44, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 47 CORTE COST., Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)