Ordinamento del notariato e degli archivi notarili
Testo in vigore al
Art. 158-bis
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 15068
Art. 158-ter
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 15068
Art. 158-quater
1. All'esecuzione delle sanzioni e delle misure cautelari provvede il presidente del consiglio notarile del distretto nel cui ruolo il notaio e' iscritto, informandone immediatamente il procuratore della Repubblica e il capo dell'archivio notarile competenti per il luogo in cui ha sede il notaio e, se diversi, il procuratore della Repubblica ed il consiglio notarile competenti ai sensi dell'articolo 153, comma 1, lettere a) e b).
2. Se la sanzione da eseguire e' stata irrogata al presidente del consiglio notarile distrettuale, alla sua esecuzione provvede chi ne fa le veci.
3. La durata della misura cautelare della sospensione e' computata ai fini della durata della sanzione disciplinare della sospensione.
4. Si applica l'articolo 145-bis, comma 3.65
Art. 158-quinquies
1. In caso di esercizio dell'azione penale a carico di un notaio, il pubblico ministero ne da' immediatamente comunicazione al presidente del consiglio notarile distrettuale di cui all'articolo 153, comma 1, lettera b), specificando il reato per il quale si procede.
2. Il procedimento disciplinare e' sospeso fino al passaggio in giudicato della sentenza, quando per lo stesso fatto si procede penalmente.
3. La sentenza penale, anche se e' stata pronunciata ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, fa stato nel procedimento disciplinare quanto all'accertamento del fatto, della sua illiceita' penale e dell'affermazione che il fatto e' stato commesso dall'autore.
4. Se il processo penale risulta connesso con un procedimento disciplinare, la Commissione puo' sospendere il procedimento disciplinare, a richiesta del notaio.65
Art. 158-sexies
1. Se risultano addebitati fatti, disciplinarmente rilevanti, che, per la loro gravita', siano incompatibili con l'esercizio delle funzioni notarili, o quando ricorre la necessita' di inibire comportamenti illeciti, possono essere disposte in via cautelare la sospensione dell'incolpato dalle funzioni notarili od ogni altra opportuna misura cautelare, ad istanza dell'organo che ha richiesto l'apertura del procedimento disciplinare o di quello che vi e' intervenuto ai sensi dell'articolo 156-bis, comma 5. Se il procedimento non e' ancora iniziato, la misura cautelare puo' essere adottata ad istanza di uno dei soggetti di cui all'articolo 153, comma 1, lettere a), b) e c).
2. La sospensione dalle funzioni e le altre misure cautelari possono essere altresi' disposte, ad istanza delle parti o dei soggetti di cui al comma 1, nei confronti del notaio contro il quale e' stata pronunciata condanna non ancora passata in giudicato per reati di cui all'articolo 142-bis, a ragione della gravita' del fatto ascrittogli, ovvero contro il quale e' stata comminata la sanzione disciplinare della destituzione con provvedimento non definitivo.
3. Le misure cautelari di cui ai commi 1 e 2 possono essere revocate in qualsiasi momento, anche d'ufficio, quando vengono meno i relativi presupposti. Le stesse misure, ove disposte prima dell'inizio del procedimento disciplinare, divengono inefficaci se, entro trenta giorni dalla loro adozione, non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare medesimo.
4. Ad istanza dei soggetti di cui al comma 1, e' disposta, anche se non e' chiesta l'apertura del procedimento disciplinare, la sospensione dall'esercizio delle funzioni del notaio che si trova in stato di custodia cautelare in carcere o agli arresti domiciliari o che stia scontando una pena restrittiva della liberta' personale.
5. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e' revocata, anche d'ufficio, quando e' revocata in sede penale la misura cautelare personale, salvo che sussistono i presupposti di cui al comma 1, o quando e' stata scontata la pena detentiva. La sospensione obbligatoria, quando non e' revocata in presenza dei presupposti di cui al comma 1, diviene inefficace, se non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare nel termine di trenta giorni successivi alla revoca od alla estinzione della misura cautelare personale adottata in sede penale.
6. La sospensione cautelare obbligatoria di cui al comma 4 e' revocata, anche d'ufficio, quando e' revocata in sede penale la custodia cautelare, salvo che sussistano i presupposti di cui al comma 1, o quando e' stata scontata la pena detentiva. Se la sospensione cautelare obbligatoria non e' revocata, sussistendo i presupposti di cui al comma 1, essa diviene inefficace se, entro trenta giorni dalla revoca della custodia cautelare, non e' richiesta l'apertura del procedimento disciplinare.
7. In ogni caso, le misure cautelari perdono efficacia in caso di decisione, anche non definitiva, di proscioglimento.
8. I provvedimenti dell'autorita' giudiziaria penale competente comportanti la sospensione cautelare di cui al comma 4 o la revoca della stessa sono comunicati, a cura dell'autorita' giudiziaria che procede, al presidente del consiglio notarile del distretto al quale il notaio e' iscritto nonche' al consiglio notarile distrettuale competente per l'azione disciplinare, se diverso. Sono altresi' comunicati all'archivio notarile del distretto al cui collegio il notaio e' iscritto.
9. In ogni caso, la sospensione cautelare non puo' superare i cinque anni anche non continuativi. Ai fini del computo di tale termine non si tiene conto del periodo durante il quale il procedimento disciplinare e' sospeso ai sensi dell'articolo 158-quinquies, commi 2 e 4.65
Art. 158-septies
1. Le misure cautelari sono adottate dalla Commissione, se sono richieste prima dell'apertura del procedimento o nel corso dello stesso, fino a quando la decisione della Commissione non e' divenuta definitiva.
2. Se il procedimento pende dinanzi alla Corte d'appello od alla Corte di cassazione, per 1'adozione di tali misure e' competente la Corte d'appello.
3. Le misure cautelari possono essere disposte anche nei casi di sospensione del procedimento disciplinare, ai sensi dell'articolo 158-sexies, commi 2 e 4.65
Art. 158-octies
1. Quando e' chiesta l'adozione di una misura cautelare, le parti sono convocate immediatamente con provvedimento notificato almeno tre giorni liberi prima della data fissata per l'esame dell'istanza. Se il procedimento disciplinare non e' stato ancora promosso, sono convocati il soggetto che richiede l'applicazione delle norme ed il notaio nei cui confronti si procede.
2. La decisione e' adottata nel termine di dieci giorni dalla data della presentazione dell'istanza.
3. Quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione della misura cautelare, l'organo competente provvede immediatamente, assunte, ove occorre, sommarie informazioni. Con lo stesso provvedimento, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, sono convocati entro dieci giorni per la convalida, modifica o revoca della misura adottata. Il provvedimento e' notificato almeno cinque giorni prima della data di convocazione e le parti o i soggetti convocati hanno facolta' di depositare memorie almeno due giorni prima.
4. Il provvedimento e' inefficace se non sono contestualmente convocati, ai sensi del comma 3, le parti o i soggetti di cui all'ultimo periodo del comma 1, e perde efficacia se, entro il termine di dieci giorni previsto dallo stesso comma, non e' convalidato.
5. L'organo che adotta le misure cautelari puo' delegare altro notaio per il compimento degli atti necessari ad eliminare il permanere o le conseguenze dannose delle violazioni.65
Art. 158-novies
1. I provvedimenti cautelari pronunciati dalla Commissione e dalla corte di appello sono reclamabili nei modi previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.68
Art. 158-decies
1. Gli atti, i provvedimenti e le decisioni relativi al procedimento disciplinare ed al procedimento cautelare sono comunicati o notificati al notaio nel suo studio o presso il domicilio eletto.
2. Le comunicazioni e le notificazioni agli altri soggetti sono eseguite presso le loro sedi.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150.68
4. Le comunicazioni e le notificazioni previste dal presente capo possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, con le modalita' e le decorrenze stabilite con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle innovazioni tecnologiche.65
Art. 158-undecies
1. Le decisioni, anche di natura cautelare, della Commissione, della Corte d'appello e della Corte di cassazione sono comunicate:
a) al Ministero della giustizia;
b) al procuratore generale presso la Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il notaio;
c) al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il notaio;
d) al Consiglio nazionale del notariato;
e) al consiglio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio;
f) all'archivio notarile del distretto nel cui ruolo e' iscritto il notaio.
3. Le comunicazioni agli organi di cui alle lettere b), c), e) e f), non sono necessarie, quando gli stessi hanno partecipato al procedimento.65
Art. 159
1. Il notaio che sia stato destituito puo' domandare di essere riabilitato all'esercizio professionale con deliberazione del consiglio notarile del distretto al cui ruolo era iscritto quando fu destituito nei seguenti casi:
a) se ha ottenuto la riabilitazione ai sensi della legge penale, quando e' stato condannato per uno dei reati indicati nell'articolo 5, primo comma, numero 3°;
b) se, negli altri casi, sono decorsi almeno tre anni dalla destituzione o dalla espiazione della pena.
2. La deliberazione del consiglio e' soggetta ad omologazione da parte della Corte d'appello del distretto nel quale ha sede il consiglio notarile. La corte provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero ed il notaio interessato.
3. Non puo' in ogni caso essere riabilitato all'esercizio professionale il notaio che sia stato condannato per falso, frode, abuso d'ufficio, concussione, corruzione, furto, appropriazione indebita aggravata, peculato, truffa e calunnia.65
Capo IV. Disposizioni comuni.
Art. 160
1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, ai procedimenti amministrativi disciplinati dal presente titolo si applicano, le norme di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.65
Art. 161
1. E' approvata l'annessa tariffa, la quale fa parte integrante della presente legge.
Art. 162
1. Dal giorno dell'attuazione della presente legge, che sara' determinato per decreto Reale, cessano di avere vigore tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni relative alle materie contemplate nella medesima.
Art. 163
1. Il Governo del Re e' autorizzato a pubblicare per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato, il regolamento per la esecuzione della presente legge, con facolta' di comminare la pena dell'ammenda fino a L. 50 per le contravvenzioni alle disposizioni del medesimo.
Art. 164
1. Nel giorno dell'attuazione della presente legge i Consigli notarili esistenti s'intenderanno sciolti, e il presidente del tribunale civile della sede del Consiglio, o un giudice da lui delegato, ne esercitera' le attribuzioni a mente dell'art. 95, sino alla ricostituzione dei nuovi Consigli.
2. Nei due mesi successivi saranno convocati straordinariamente i nuovi collegi per cura del presidente del tribunale da cui dipende la sede del nuovo Consiglio, al fine di procedere alla nomina dei membri del Consiglio.
3. Le adunanze saranno presiedute dal presidente del detto tribunale o da un giudice da lui delegato, assistito da un funzionario di cancelleria.
4. Allo stesso modo si provvedera' nel caso di riunione di piu' collegi, a termini del penultimo capoverso dell'art. 3.
5. Le carte, i mobili e tutto il patrimonio spettante ai Consigli notarili soppressi, si devolveranno di diritto al Consiglio che subentra ai medesimi.
Art. 165
1. Sono conservati in ufficio nelle rispettive sedi tutti i notari che nel giorno dell'attuazione della presente legge esercitano il notariato, od hanno titolo legittimo ad esercitarlo per nomina gia' conseguita.131719
Art. 166
1. Dopo l'attuazione della presente legge nessuno sara' ammesso a concorrere ai posti vacanti di notaro se non sia fornito di laurea in giurisprudenza, ad eccezione di coloro che abbiano gia' il diploma di notariato o lo conseguano entro un anno dalla detta attuazione.
2. Pero' la pratica compiuta e gli esami di idoneita' superati secondo la legge anteriore non saranno rinnovati: la pratica iniziata sotto l'impero della legge anteriore sara' compiuta a norma della legge stessa.
3. Quelli che all'attuazione della presente legge o abbiano compiuto il primo anno del corso di notariato, o vi si trovino iscritti, saranno ammessi, nel secondo caso ad anno compiuto, al secondo anno della facolta' di giurisprudenza, anche se provengano dalle scuole di notariato di Aquila, Bari, Catanzaro e Firenze.
4. La stessa disposizione si applichera' a quelli che abbiano ivi compiuto l'intero corso, qualora intendano conseguire la laurea in giurisprudenza.
Art. 167
1. Per il periodo di anni dieci dall'attuazione della presente legge, nei concorsi si osserveranno le disposizioni che seguono:
a) per tutti indistintamente i concorrenti che abbiano precedentemente superato l'esame di idoneita', sara' computato come anzianita' di esercizio il tempo trascorso dalla data dell'esame alla detta attuazione, con preferenza, a pari anzianita', dei candidati laureati in giurisprudenza;
b) per i candidati notari muniti di laurea, che al momento dell'attuazione della legge siano coadiutori di un notaro esercente, e per quelli che siano addetti ad uno studio notarile in qualita' di aiutanti effettivi e permanenti, sara' inoltre computato come anzianita' di esercizio il tempo ulteriormente trascorso in tali funzioni, previa attestazione, nell'ultimo caso, del notaro presso il quale furono coperte dette funzioni di aiutante, e conferma del Consiglio notarile del distretto, a cui appartiene il notaro medesimo.1624
Art. 168
1. Nel periodo di tempo tra la pubblicazione della presente legge e l'approvazione della tabella di cui all'articolo 4, rimane sospesa la pubblicazione dei concorsi ai posti vacanti, salvo contraria disposizione del ministro di grazia e giustizia in seguito a richiesta del Consiglio notarile.
Art. 169
1. Entro tre mesi dalla ricostituzione dei Consigli notarili, i notati dovranno fornirsi, a mente del numero 6 dell'art. 18, dei fogli del nuovo modulo dei repertori, e col primo giorno del mese successivo comincieranno a servirsene, continuando la numerazione secondo l'antico repertorio.