Sez. L, Sentenza n. 7346 del 17/04/2004 (Rv. 572149 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Sospensione dei termini nel periodo feriale ex legge n. 742 del 1969 - Applicabilità - Limiti - Ipotesi soggette al rito del lavoro espressamente previste dall'art. 35 della legge n. 689 del 1981.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Il procedimento di opposizione a ordinanza - ingiunzione relativa all'applicazione di sanzioni amministrative disciplinato dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 non rientra tra quelli per i quali l'art. 3 legge n. 742 del 1969 dispone l'inapplicabilità della sospensione dei termini in periodo feriale, né l'inapplicabilità della suddetta sospensione può ritenersi nelle ipotesi di violazioni amministrative concernenti la materia del lavoro o della previdenza e assistenza obbligatorie, sulla base dell'assunto che tali controversie rientrano tra quelle indicate dagli artt. 409 e 442 cod. proc. civ. e sono pertanto soggette al rito speciale del lavoro, in quanto tale possibilità sussiste solo nei casi espressamente indicati dall'art. 35 legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 35 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)