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Sez. 4, Sentenza n. 769 del 10/08/1989 Cc. (dep. 27/09/1989) Rv. 182167 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - DECLARATORIA D'INEFFICACIA DELLA CONVALIDA - CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO - IMMEDIATA REVIVISCENZA DEL PROVVEDIMENTO ANNULLATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO CUSTODIALE - SPETTA AL P.M. - RICHIESTA AL GIUDICE DEL PROCESSO - EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1989-08-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/182167-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - IMPUGNAZIONI - PROVVEDIMENTI IN CASO DI ARRESTO O FERMO - DECLARATORIA D'INEFFICACIA DELLA CONVALIDA - CASSAZIONE - ANNULLAMENTO SENZA RINVIO - IMMEDIATA REVIVISCENZA DEL PROVVEDIMENTO ANNULLATO - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - ORDINE DI RIPRISTINO DELLO STATO CUSTODIALE - SPETTA AL P.M. - RICHIESTA AL GIUDICE DEL PROCESSO - EMISSIONE DI MANDATO DI CATTURA - NULLITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONE - FATTISPECIE.*

In tema di libertà personale, quando la Corte di Cassazione annulla l'ordinanza del tribunale della libertà, con la quale, illegittimamente, fu dichiarato inefficace un provvedimento restrittivo della libertà personale, senza rinvio, con ciò intendendo che non appare necessaria nuova delibazione del giudice a quo, l'originario provvedimento rivive immediatamente e costituisce valido titolo per la riconduzione in carcere dell'arrestato, senza bisogno di procedere ex novo alla valutazione delle condizioni per il mantenimento in custodia del prevenuto medesimo. L'ordine di ripristino (di tale stato custodiale) deve essere impartito dal P.m., quale organo dell'esecuzione delle decisioni del giudice penale. Tuttavia, qualora il P.m. abbia richiesto il giudice, al momento titolare della procedura, dell'emissione di mandato di cattura finalizzato all'esecuzione della decisione della Corte, non può ravvisarsi alcuna nullità, per la incompetenza del giudice predetto, posto che la richiesta proviene pur sempre dall'organo della esecuzione e il mandato (o ordine) di cattura costituisce il normale strumento utilizzabile allorquando si debba ripristinare una custodia illegittimamente caducata. (fattispecie in tema di declaratoria di inefficacia dell'arresto flagrante annullata dalla Corte suprema; per il ripristino dello stato custodiale il P.m. aveva chiesto il giudice del dibattimento, al momento titolare della procedura, nella fase degli Atti preliminari (nella specie il Presidente del tribunale); il ricorrente contestava la Competenza di tale organo all'emissione del provvedimento coercitivo).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 246 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 263 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)