Sez. L, Sentenza n. 7119 del 16/05/2002 (Rv. 557627 - 01)
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE | Inderogabile - Mancato rilievo da parte del giudice nel termine fissato dall'art. 38 cod. proc. civ. - Censurabilità in sede di impugnazione - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - COMPETENZA PER TERRITORIO - IN GENERE
In tema di rilievo d'ufficio di fatti processuali, quando il potere - dovere del giudice è ancorato a precisi limiti temporali, l'unica sanzione processuale prevista per la relativa inottemperanza è l'impossibilità di esercizio di esso oltre il termine stabilito e perciò, in ultima analisi, l'"indifferenza" dell'ordinamento al fatto, quando esso non abbia formato oggetto di rilievo tempestivo, dovendosi pertanto escludere, in sede di impugnazione, anche l'astratta configurabilità di una censura avente ad oggetto l'inottemperanza del giudice ad un dovere di rilievo officioso che risulti limitato nel tempo, senza che, peraltro, ciò arrechi pregiudizio alle parti, che possono sempre eccepire, nel termine prescritto, il fatto oggetto di mancato rilievo, rendendo così sindacabile in sede di impugnazione la pronuncia che non statuisca o, in ipotesi, statuisca erroneamente sulla sollevata eccezione. (Fattispecie relativa a censura di omesso rilievo d'ufficio della incompetenza territoriale, rilievo soggetto, per le ipotesi di competenza territoriale inderogabile, al limite temporale fissato dall'art. 38 cod. proc. civ.).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)